Correttivo Codice Appalti, in Gazzetta il D.Lgs. n. 209/2024
In Gazzetta Ufficiale le disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Equo Compenso
Una delle innovazioni più rilevanti riguarda i corrispettivi per i servizi di architettura e di ingegneria di cui all’art. 41 del Codice dei contratti. Un tema che nell’ultimo biennio ha fatto scontrare stazioni appaltanti, operatori economici, ANAC e giustizia amministrativa, alla luce del mancato coordinamento tra il codice dei contratti e la Legge n. 49/2023 sull’equo compenso delle prestazioni professionali.
Alla fine, la scelta del legislatore è stata quella di escludere l’”equo compenso” (almeno quello definito all’art. 1 della Legge n. 49/2023) dal mercato dei servizi di architettura e di ingegneria. Si è, quindi, trovata una soluzione per mediare le richieste di poter far ribassare i corrispettivi da porre a base di gara e calcolati sulla base del decreto Parametri e la necessità di scongiurare i ribassi eccessivi.
Entrando nel dettaglio, l’art. 14, comma 1, lettere h) e i) del D.Lgs. n. 209/2024 modificano l’art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 in questo modo:
- dal comma 15 viene soppresso il secondo periodo che disponeva “I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento”;
- dopo il comma 15 vengono aggiunti i seguenti:
- 15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo
periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati
secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle
stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini
dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli
affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b),
comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri
accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono
all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti
criteri:
- per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;
- il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.
- 15-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale di cui all'articolo 54, comma 1, terzo periodo.
- 15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.
- 15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo
periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati
secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle
stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini
dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli
affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b),
comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri
accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono
all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti
criteri:
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