Correttivo Codice Appalti, OICE: regole ad hoc per gli affidamenti di ingegneria e architettura
Le risoluzioni sulle iniziative normative volte ad apportare modifiche al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e il commento di OICE
Risoluzione 7-00234 Santillo del 21 giugno 2024
La VIII Commissione, premesso che:
la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici», prevede, al comma 4 dell'articolo 1 che entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti attuativi della legge, il Governo può apportare a essi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie o opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi;
taluni profili critici e incongruenze emersi in sede di esame dello schema di decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78», sono stati confermati nel testo finale applicativa, richiedendo interventi di modifica già all'indomani dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo e prefigurando l'importanza di un'azione costante di monitoraggio e valutazione dell'impatto della disciplina complessiva del Codice al fine di prevedere ulteriori interventi correttivi o di chiarimento, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:
all'articolo 28 «Trasparenza dei contratti pubblici», sarebbe opportuno estendere l'ambito di applicazione della disciplina in materia di trasparenza a tutte le procedure di affidamento di contratti pubblici, comprese quelle che prevedono l'affidamento diretto a società in house secondo il principio di auto-organizzazione amministrativa previsto dall'articolo 7;
all'articolo 44 «Appalto integrato», con riferimento ai presupposti legittimanti il ricorso all'appalto integrato, al fine di evitare un uso improprio di tale istituto e di dare più compiuta attuazione alla legge delega, appare opportuno riproporre la disposizione previgente del Codice che condizionava l'esercizio di tale facoltà alla prevalenza dell'elemento tecnologico o innovativo delle opere da eseguire rispetto all'importo complessivo dei lavori;
all'articolo 50 «Procedure per l'affidamento», con riferimento alla procedura per l'affidamento diretto e alla procedura negoziata senza bando, tenuto conto delle implicazioni pregiudizievoli di tale disposizione sulla concorrenza, sulla prevenzione delle condotte illecite e sulla finalità di risparmio della spesa, appare opportuno prevedere un ridimensionamento delle soglie che esentano la stazione appaltante dal confronto con la concorrenza, nonché l'introduzione dell'obbligo di pubblicazione sul sito della stazione appaltante degli atti relativi alla determina a contrarre e della scelta dell'affidatario, adeguatamente motivati, anche al fine di garantire l'efficacia dei controlli sull'operato della pubblica amministrazione. Si ritiene altresì opportuno estendere in modo generalizzato la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere, anche per gli appalti sotto soglia, alla procedura ordinaria in luogo della procedura negoziata, qualora tale soluzione appaia la più idonea rispetto alle caratteristiche del mercato di riferimento;
all'articolo 57 «Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale», con riferimento alla disciplina degli acquisti verdi, sarebbe opportuno ripristinare la espressa previsione di compiti di monitoraggio in capo all'Anac sull'applicazione dei criteri ambientali minimi e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione;
all'articolo 60 «Revisione dei prezzi», sarebbe opportuno, al fine di rendere più stringente l'applicazione della relativa disciplina, prevedere che le clausole di revisione dei prezzi si attivino esclusivamente al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, e comunque sulla base di metodi verificabili attraverso dati statistici, includendo anche il costo derivante dal rinnovo dei Ccnl nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
all'articolo 95 «Cause di esclusione non automatica», con riferimento alla disposizione di cui al comma 1, lettera a), sarebbe opportuno ricomprendere le cause di esclusione relative alle gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, nell'ambito delle cause di esclusione automatica, al fine di sottrarle alla valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante;
all'articolo 119 «Subappalto», con riferimento al comma 17 che introduce l'istituto del cosiddetto subappalto a cascata, appare necessario dare soluzione alle difficoltà applicative derivanti dall'ampia discrezionalità che residua in capo alla stazione appaltante nell'individuazione delle prestazioni escluse, in mancanza di una chiara disciplina operativa che permetta di individuare i procedimenti da seguire per autorizzare e per monitorare le esecuzioni affidate in subappalto, con il rischio di accrescere il ricorso a subappalti non autorizzati;
all'articolo 120 «Modifica dei contratti in corso di esecuzione», in applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, sarebbe opportuno circostanziare i casi nei quali è consentito attivare l'istituto del «quinto d'obbligo» di cui al comma 9, a tal fine escludendo espressamente la possibilità di ricorrere a tale istituto per rimediare a errori originari compiuti dalla stazione appaltante ovvero per eludere gli obblighi discendenti dal rispetto delle procedure a evidenza pubblica attraverso un artificioso frazionamento del contenuto delle prestazioni;
all'articolo 186 «Affidamenti dei concessionari», appare opportuno innalzare, per i concessionari autostradali, rispettivamente al 60 e 80 per cento, la quota di esternalizzazione, al fine di dare seguito al monito della Corte costituzionale, di cui alla sentenza n. 218 del 2021, di non prevedere obblighi troppo stringenti e, al contempo, di garantire un'apertura al mercato in linea con i principi eurounitari,
impegna il Governo:
ad adottare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, un decreto legislativo correttivo del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, valutando la possibilità di inserirvi le seguenti modificazioni:
1) prevedere espressamente che gli obblighi di pubblicazione e trasparenza dei contratti pubblici siano riferiti anche agli affidamenti in house;
2) prevedere che il ricorso all'appalto integrato sia legittimato in ragione del prevalente contenuto tecnologico dei lavori da eseguire;
3) prevedere l'obbligo di pubblicazione sul sito della stazione appaltante di tutti gli atti prodromici alle procedure di affidamento di cui all'articolo 17 del Codice, dando conto delle relative motivazioni, al fine di contemperare l'ampliamento della discrezionalità dell'amministrazione nella scelta dei contraenti con una maggiore trasparenza delle procedure. Si valuti altresì di estendere la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente, di cui alla Parte IV del Libro II, in luogo della procedura negoziata, anche per importi inferiori alle soglie europee;
4) ripristinare i compiti di monitoraggio dell'Anac sull'applicazione dei criteri ambientali minimi e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione;
5) prevedere che le clausole di revisione dei prezzi si attivino esclusivamente al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, sulla base di indici sintetici delle variazioni dei prezzi relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture, definiti dall'Istat unitamente all'indicazione dell'ambito temporale di riferimento e del metodo di rilevazione delle variazioni, e che includano il costo derivante dal rinnovo dei Ccnl nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori, di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
6) inserire la fattispecie di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) tra le cause di esclusione automatica;
7) riconsiderare l'istituto del subappalto a cascata introducendo limiti alla possibilità di subappaltare le prestazioni affidate in subappalto, e in particolare prevedere:
a) inserire nella valutazione delle offerte criteri premiali legati all'impegno dell'operatore economico di esecuzione diretta delle prestazioni;
b) estendere gli obblighi e i divieti previsti nei rapporti tra contraente principale e subappaltatore (comunicazione preventiva dei nominativi dei subappaltatori, divieto di ribassare i costi della sicurezza e della manodopera, regime della responsabilità solidale, subappalto nei limiti della prevalente esecuzione della prestazione), anche ai rapporti tra subaffidatari e subappaltatori;
c) introdurre limiti al subappalto anche per gli operatori iscritti in white list o nell'anagrafe antimafia degli esecutori e di richiedere al subappaltatore una cauzione definitiva per le opere di sua competenza, ovvero che la cauzione stipulata dall'appaltatore abbia come contraente anche il subappaltatore;
d) incrementare i controlli da parte della stazione appaltante sia in fase di autorizzazione, in particolare verificando l'idoneità dei subappaltatori, che in corso di esecuzione.
8) limitare la portata derogatoria dell'istituto del «quinto d'obbligo» affinché sia effettivamente attivabile solo in caso di circostanze imprevedibili e sopravvenute nel corso dell'esecuzione del contratto;
9) prevedere che i concessionari autostradali affidino mediante procedura a evidenza pubblica una quota tra il 60 per cento e l'80 per cento dei contratti di lavori stabilita convenzionalmente.
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