Correttivo Codice Appalti, salta l’equo compenso per i professionisti

Dal Consiglio di Stato una bocciatura procedurale per il nuovo correttivo ma anche considerazioni sulle modifiche al compenso per i professionisti dell’area tecnica

di Gianluca Oreto - 04/12/2024

Compensi professionali: non si applica l’equo compenso

Come scritto in premessa “non chiamatelo più equo compenso”. Perché se è vero che le modifiche introdotte dal Correttivo potranno essere utili per chiudere l’annosa querela sul coordinamento normativo tra il D.Lgs. n. 36/2023 e la Legge n. 49/2023, è altrettanto chiaro (e lo conferma il Consiglio di Stato) che l’equo compenso non corrisponderà più alla definizione di cui all’art. 1 della stessa Legge n. 49/2023.

Appare utile ricordare, infatti, che il citato art. 1 definisce “equo compenso” la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

  • per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
  • per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
  • per i professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

Per i servizi di architettura e ingegneria, dunque, il compenso è equo solo se conforme al DM 17/06/2016 (c.d. Decreto Parametri) che, com’è noto, suddivide l’importo da porre a base di gara tra “compenso” e “spese e oneri accessori”.

Sul tema la giurisprudenza non è riuscita a formare un orientamento consolidato perché si è suddivisa tra giudici che:

  • ammettevano il ribasso delle “spese e oneri accessori” ma non della voce “compenso”;
  • confermavano la specialità del Codice dei contratti, rilevando la non applicabilità della Legge n. 49/2023 per i servizi di architettura e ingegneria.

Il correttivo ha proposto una soluzione “ibrida” prevedendo la non applicabilità dell’equo compenso così come stabilita dalla Legge n. 49/2023 e al contempo un sistema volto a calmierare i ribassi.

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