Correttivo Codice Appalti, salta l’equo compenso per i professionisti

Dal Consiglio di Stato una bocciatura procedurale per il nuovo correttivo ma anche considerazioni sulle modifiche al compenso per i professionisti dell’area tecnica

di Gianluca Oreto - 04/12/2024

Equo compenso: cosa prevede il correttivo

Entrando nel dettaglio, il Parere del Consiglio di Stato rileva che:

  • con la soppressione del secondo periodo, comma 15, art. 41, del Codice è stata necessaria perché incompatibile con i criteri indicati nei successivi commi inseriti dal correttivo;
  • il comma 15-bis, richiamando il principio di concorrenza tra gli operatori economici e il divieto di affidamento di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito, stabilisce che i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’allegato I.13 (concernente la “determinazione dei parametri per la progettazione”) sono utilizzati dalle stazioni appaltanti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro, comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili;
  • lo stesso comma 15-bis introduce una disciplina organica dell’aggiudicazione dei contratti per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, prevedente il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri: a) per il 65 per cento dell’importo, l’elemento relativo al prezzo assume la forma del prezzo fisso; b) il restante 35 per cento dell’importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte;
  • il comma 15-ter mantiene ferme le disposizioni in materia di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’articolo 54 e all’allegato II.2, confermando che agli affidamenti per tali prestazioni professionali si applicano le norme sulla verifica di anomalia dell’offerta;
  • il comma 15-quater, con riferimento all’affidamento diretto dei servizi di ingegneria e di architettura (anche senza consultazione di altri operatori), di importo inferiore a 140.000 euro, prevede inoltre che i corrispettivi, stabiliti secondo le modalità dell’allegato I.13, possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20%, in tal modo chiarendo il range di sistemica compatibilità con il principio del compenso equo, previsto dall’articolo 8, comma 2, del Codice.

Sulle modifiche introdotte dal correttivo sul compenso dei professionisti, il Consiglio di Stato propone una distinzione chiara tra le spese e oneri accessori, fissi e variabili, riformulando le parole “degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili” sono sostituite dalle seguenti: “delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili”.

Infine, e non posso che essere d’accordo, il Consiglio di Stato chiarisce che secondo le nuove disposizioni previste dal correttivo, “sembrano invero utili ad inferire che nella materia dei contratti pubblici non si applica la disciplina in materia di “equo compenso delle prestazioni professionali” di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49, vigendo la suesposta disciplina speciale”.

In definitiva si può dire che con il correttivo viene chiusa la querelle tra il Codice dei contratti e la Legge sull’equo compenso e che quest’ultimo non è più applicabile all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Sarà un compenso meno equo (almeno non come quello definito dalla Legge n. 49/2023) e più proporzionato alle necessità di riduzione della spesa pubblica. Una scelta di natura “politica” apprezzata da gran parte dei commentatori che probabilmente (ma questo è un mio giudizio personale) non hanno ancora chiaro il ruolo sociale e l’importanza dei professionisti a cui negli ultimi 15 anni hanno continuamente tolto e mai aggiunto.

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