Il Correttivo al Codice dei contratti piace alle professioni tecniche
Architetti, Ingegneri e Geologi plaudono l’approvazione del correttivo al Codice dei contratti che promuoverebbe l’eccellenza progettuale
La modifica all’equo compenso
Entrando nel dettaglio, l’art. 9, comma 1, lettere h) e i) del correttivo, modificano l’art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione) del Codice dei contratti. In particolare:
- viene soppresso il secondo periodo del comma 15 che dispone “I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento. In sede di prima applicazione del presente codice, l’allegato I.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice”;
- sono inseriti i nuovi commi 15-bis, 15-ter e 15-quater che
dispongono:
- 15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo
periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati
secondo le modalità dell’Allegato I.13 sono utilizzati dalle
stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini
dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara per gli
affidamenti di cui all’articolo 108, comma 2, lettera b),
comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese
accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono
all’aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) per il 65 per cento dell’importo determinato ai sensi del primo periodo l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall’articolo 108, comma 5;
b) il restante 35 per cento dell’importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all’offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all’articolo 2-bis dell’Allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento. - 15-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’articolo 54 e all’allegato II.2.
- 15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’Allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.
- 15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo
periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati
secondo le modalità dell’Allegato I.13 sono utilizzati dalle
stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini
dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara per gli
affidamenti di cui all’articolo 108, comma 2, lettera b),
comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese
accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono
all’aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti
criteri:
“L’impegno del Governo – rilevano Architetti, Ingegneri e Geologi – si è concentrato sul promuovere un quadro normativo che incentivi, al contempo, la professionalità e la competitività nelle procedure di affidamento. Con l’obiettivo di tutelare sia la collettività che la committenza, il correttivo stabilisce un limite massimo del 20% alla riduzione dei corrispettivi negli affidamenti diretti, salvaguardando così il valore del lavoro svolto. Nelle procedure di affidamento di importo pari o superiore ai 140 mila euro, la soglia del massimo ribasso consentito rimarrà sostanzialmente allineata a quella degli affidamenti diretti, mantenendo un equilibrio che evita distorsioni nel mercato, mediante l’introduzione di appositi meccanismi, che, tra l’altro, premiano l’offerta tecnica rispetto a quella economica”.
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