Il Correttivo al Codice dei contratti piace alle professioni tecniche

Architetti, Ingegneri e Geologi plaudono l’approvazione del correttivo al Codice dei contratti che promuoverebbe l’eccellenza progettuale

di Gianluca Oreto - 24/10/2024

La modifica all’equo compenso

Entrando nel dettaglio, l’art. 9, comma 1, lettere h) e i) del correttivo, modificano l’art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione) del Codice dei contratti. In particolare:

  • viene soppresso il secondo periodo del comma 15 che dispone “I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento. In sede di prima applicazione del presente codice, l’allegato I.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice;
  • sono inseriti i nuovi commi 15-bis, 15-ter e 15-quater che dispongono:
    • 15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’Allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all’articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:
      a) per il 65 per cento dell’importo determinato ai sensi del primo periodo l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall’articolo 108, comma 5;
      b) il restante 35 per cento dell’importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all’offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all’articolo 2-bis dell’Allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.
    • 15-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’articolo 54 e all’allegato II.2.
    • 15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’Allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.

L’impegno del Governo – rilevano Architetti, Ingegneri e Geologi – si è concentrato sul promuovere un quadro normativo che incentivi, al contempo, la professionalità e la competitività nelle procedure di affidamento. Con l’obiettivo di tutelare sia la collettività che la committenza, il correttivo stabilisce un limite massimo del 20% alla riduzione dei corrispettivi negli affidamenti diretti, salvaguardando così il valore del lavoro svolto. Nelle procedure di affidamento di importo pari o superiore ai 140 mila euro, la soglia del massimo ribasso consentito rimarrà sostanzialmente allineata a quella degli affidamenti diretti, mantenendo un equilibrio che evita distorsioni nel mercato, mediante l’introduzione di appositi meccanismi, che, tra l’altro, premiano l’offerta tecnica rispetto a quella economica”.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati