Il Correttivo al Codice dei contratti piace alle professioni tecniche

Architetti, Ingegneri e Geologi plaudono l’approvazione del correttivo al Codice dei contratti che promuoverebbe l’eccellenza progettuale

di Gianluca Oreto - 24/10/2024

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Altra importante disposizione viene prevista con l’art. 83 della bozza di correttivo che modifica l’Allegato II.12 (Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura) del Codice dei contratti. Tra queste, spicca la modifica all’art. 40 (Verifica dei requisiti e delle capacità) dell’Allegato II. 12 con l’inserimento del nuovo comma 1-bis che dispone:

Nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto; per i requisiti di capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.”.

In questo modo, affermano di 3 consigli nazionali, viene data “la possibilità alle stazioni appaltanti, nell’affidamento dei servizi tecnici, di considerare, quali requisiti di capacità tecnica e professionale, l’esecuzione di contratti analoghi, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara. A ciò si accompagna la possibilità di dimostrazione dei requisiti economico-finanziari tramite una copertura assicurativa o, in alternativa, mediante un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto”.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati