Il Correttivo al Codice dei contratti piace alle professioni tecniche

Architetti, Ingegneri e Geologi plaudono l’approvazione del correttivo al Codice dei contratti che promuoverebbe l’eccellenza progettuale

di Gianluca Oreto - 24/10/2024

Partenariato pubblico-privato

Altra modifica evidenziata dalle 3 professioni riguarda l’art. 175 (Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio) del Codice con:

  • la sostituzione del comma 3 con il seguente: “Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 250 milioni di euro, richiedono parere, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Il suddetto parere deve essere chiesto prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di fattibilità in caso di progetto a iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo la valutazione preliminare, può sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valutazione di profili diversi da quello della convenienza”;
  • l’inserimento del comma 9-bis che dispone: “Il DIPE predispone contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato, di concerto con l’ANAC, con riferimento ai contratti di cui alle parti II, III, IV e V del presente Libro”.

Risulta altrettanto importante, con riferimento ai lavori – rilevano Architetti, Ingegneri e Geologi - aver meglio definito il partenariato pubblico - privato, che rappresenta uno strumento fondamentale nella gestione delle opere pubbliche e nell’intercettazione di capitali privati e sul quale sarà necessario lavorare ancora; infatti, si tratta di un aspetto sovente sottovalutato, ma che costituisce un essenziale sistema per la realizzazione delle grandi opere pubbliche. Di pari rilevanza l’aver definito, con specifico allegato, le procedure di revisione dei prezzi, per evitare applicazioni anomale e disomogenee, nonché contenzioso, come avvenuto con le recenti norme emergenziali”.

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