Costi della manodopera e applicazione CCNL: chiarimenti dal MIT
Una nuova risposta del supporto giuridico specifica come declinare il principio di applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 36/2023
Applicazione CCNL e costi manodopera: la normativa dopo il Correttivo
La risposta del MIT è antecedente alle modifiche che il decreto legislativo del 31 dicembre 2024, n. 209 (Correttivo Codice Appalti) ha apportato all’art. 11 del d.Lgs. n. 36/2023.
Nel dettaglio, il comma 2, che nella sua versione originaria disponeva che “Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1" , è stato sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera a) del Correttivo, prevedendo che:
“Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.”
Inoltre, con l’art. 2, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 209/2024, è stato inserito all’art. 11 il comma 2-bis secondo cui:
“In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni”.
Infine anche il comma 3 è stato modificato, disponendo che:
“Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente”.
Documenti Allegati
ParereIL NOTIZIOMETRO