Costi della manodopera ribassati: necessaria la verifica dell'offerta

Oltre il rispetto dei minimi salariali, è onere dell'OE dimostrare che il ribasso proposto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale

di Redazione tecnica - 27/11/2024

Valutazione congruità offerta: il caso in esame

Nel caso in esame, l’Amministrazione aggiudicatrice ha previsto l’eventualità che i partecipanti alla gara riportino un costo della manodopera diverso da quello dalla stessa stimato in sede di lex specialis, sottoponendo l’offerta alla “valutazione ai fini della congruità”.

Con il provvedimento di esclusione l’Ente comunale resistente rileva che:

  • il RTI “non ha prodotto alcuna giustificazione in ordine al ribasso del 100% presentato in sede di gara…” e che “…la lunga disamina sul costo del lavoro non si sofferma mai esplicitamente a chiarire il ribasso del 100%. Per contro, si ammette che la somma per il costo del personale è pari ad € 750.379,50, così entrando in un contrasto logicamente insanabile con il ribasso del 100% che abbatte totalmente la somma a base d’asta che è pari a € 893.139,24”;
  • i riferimenti operati in sede di chiarimenti alla compressione del costo del lavoro, medianti sgravi fiscali, efficientamento aziendale, assorbimento del personale, non sono utili a spiegare il predetto ribasso, che “risulta, pertanto, privo di una concreta e plausibile giustificazione e quindi inidoneo a ritenere sostenibile l’offerta presentata, in base alla vigente normativa di settore”;
  • le giustificazioni “non forniscono alcun argomento finalizzato a giustificare economicamente il costo relativo alla c.d. offerta migliorativa, con la quale l’O.E. offre ben 20.200 ore lavorative aggiuntive che, secondo un calcolo approssimato in difetto corrisponderebbero a circa € 283.000,00 circa, in proporzione al numero di ore complessivo previsto in appalto”.

Secondo il TAR quindi la determinazione cui è giunta l’Amministrazione comunale non è caratterizzata da evidenti e macroscopici vizi di illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza o errore di fatto, in presenza dei quali è possibile censurare il giudizio di discrezionalità tecnica compiuto in sede di verifica di anomalia dell’offerta.

L’Ente ha dato una spiegazione analitica delle ragioni per le quali vengono ritenuti carenti le giustificazioni rese dal RTI, evidenziando che una consistente somma del prezzo offerto risulti priva di giustificazione.

Deve quindi affermarsi che la valutazione finale di non congruità cui è giunta l’Amministrazione procedente non sia manifestamente erronea, tenuto altresì conto che il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta non può estendersi oltre l'apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un'autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'amministrazione.

 

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