Costi della manodopera ribassati: necessaria la verifica dell'offerta
Oltre il rispetto dei minimi salariali, è onere dell'OE dimostrare che il ribasso proposto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale
La sentenza del TAR
Concludono quindi i giudici che la Stazione appaltante, con la propria decisione, ha mirato a tutelare i presidi di qualità ed efficienza del servizio che l’aggiudicataria della gara è chiamata a svolgere, mediante la funzionalizzazione verso il miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico cui la gara stessa deve tendere.
Il ricorso è stato quindi respinto: La presenza di ampi poteri valutativi di cui gode la Stazione appaltante nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, ad avviso del Collegio, non ha condotto a scelte che possano apparire manifestamente illogiche o irragionevoli, solo in presenza delle quali può estendersi il sindacato di questo organo giudicante.
Da tali evidenze tale organo della procedura ha tratto il convincimento, non manifestamente irragionevole e, quindi, non sindacabile da questo Collegio, che – mediante l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’operatore economico sottoposto al giudizio di anomalia – si determinasse il rischio di non ottenere il miglior risultato possibile, e, quindi, di ledere l’interesse pubblico sotteso all’indizione di una procedura di affidamento. Ne deriva che il provvedimento di esclusione è pienamente legittimo.
Documenti Allegati
SentenzaINDICE
IL NOTIZIOMETRO