Costo della manodopera e ribasso d'asta: interviene il MIT
Un nuovo parere del Supporto Giuridico del MIT interviene sull’annosa questione del ribasso d’asta e dei costi della manodopera ai sensi del nuovo Codice dei contratti
Il costo della manodopera nelle gare d’appalto
Nel quesito posto al Supporto Giuridico, si fa riferimento all’art. 41, comma 14 del Codice dei contratti, che dispone:
“Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale".
In realtà, per maggiore completezza e riscontro, sarebbe stato utile citare (e non lo fa neanche la risposta del MIT) il primo periodo del precedente comma 13 per il quale “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali”.
Una disposizione (quest’ultima) che, unita al fatto che in Italia esistono quasi un migliaio di contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL), avrebbe dovuto condurre verso alcune considerazioni:
- nella determinazione del costo della manodopera la stazione appaltante utilizza un determinato CCNL;
- un partecipante può utilizzare un altro CCNL, purché abbia le stesse tutele di quello utilizzato dalla stazione appaltante.
Considerazioni dalle quali risulta evidente la possibilità che tra il costo determinato dalla stazione appaltante e quello indicato dall’operatore economico, ci possano essere differenze (che la s.a. deve comunque appurare e verificare).
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