Costo della manodopera e ribasso d'asta: interviene il MIT
Un nuovo parere del Supporto Giuridico del MIT interviene sull’annosa questione del ribasso d’asta e dei costi della manodopera ai sensi del nuovo Codice dei contratti
La risposta del MIT
È su questa direzione che risponde al quesito il Supporto Giuridico del MIT che conferma:
“L'importo assoggettato a ribasso comprende i costi della manodopera, ma la stazione appaltante è tenuta a indicare, come parametro, quanti sono questi costi. Es: importo a base di gara euro 100, di cui manodopera 30 (nel presente esempio si prescinde da IVA e costi/oneri sicurezza, riferendosi solo ai costi della manodopera a fini esemplificativi). Il concorrente dovrà formulare un "ribasso complessivo" a norma dell'art. 41, c. 14 del Codice dei contratti pubblici, ma a sua volta, dovrà indicare, come proprio costo, i costi della manodopera. Es: ribasso del 10% (quindi richiesti euro 90), di cui manodopera 20 La stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, dovrà confrontare i costi parametrici dalla stessa indicati (30) e i costi del concorrente (20). Ove i costi parametrici siano superiori a quelli indicati dal concorrente (come nell'esempio qui fornito), lo stesso concorrente dovrà essere chiamato a giustificare gli stessi. Se i giustificativi saranno accolti, vi sarà aggiudicazione. In sede di esecuzione si pagherà quanto offerto dal concorrente (90 euro di cui 20 manodopera)”.
Come anticipato, l’operatore economico che sulla base di “una più efficiente organizzazione aziendale” avrà presentato un costo della manodopera inferiore a quello indicato dalla stazione appaltante, dovrà anche dimostrare che i suoi costi parametrici sono inferiori da quelli utilizzati dalla s.a. stessa (per diverso CCNL utilizzato).
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