Crediti d'imposta ZES: tutte le FAQ del Fisco

L'Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi più frequenti sulla fruizione dei crediti d'imposta per investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno

di Redazione tecnica - 16/07/2024

Modalità termini richiesta e fruizione credito d’imposta

Quali sono le modalità di presentazione della domanda di credito di imposta per la Zona economica speciale Unica (ZES Unica) di cui all’art. 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 e la documentazione richiesta?

Ai fini della fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all’art. 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, occorre fare riferimento al modello di “COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA” e alle sue istruzioni, nonché al relativo provvedimento di approvazione del Direttore dell’Agenzia dell’11 giugno 2024, prot. 262747 (disponibile sul sito www.agenziaentrate.it), che ne definisce il contenuto e le modalità di trasmissione.

È disponibile un manuale per la presentazione dei progetti ZES?

Ai fini tributari non è disponibile alcun “manuale” concernente la presentazione dei progetti ZES.

 A cosa fa riferimento la data del 15 novembre prevista dall’articolo 3 del dm 17 maggio 2024?

Il comma 1 dell’articolo 3 del dm 17 maggio 2024 stabilisce che «sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024»,

Il 15 novembre 2024 è la data - prevista anche dall’art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2023 - entro la quale gli investimenti agevolabili devono essere realizzati.

Come previsto dal comma 4 dell’art. 3 citato, ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili, si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), a prescindere dai principi contabili adottati dal soggetto interessato (cfr. il caso di acquisto di un bene immobile con riserva di proprietà trattato nella risposta ad istanza di interpello n. 23 del 2024, ancorché riferita al credito d’imposta per le Zone Economiche Speciali di cui all’art. 5 del decreto-legge n. 91 del 2017).

Entro quando si potrà utilizzare l’eventuale credito d’imposta spettante?

L’art. 7 del decreto ministeriale 17 maggio 2024 indica le modalità di fruizione del credito d’imposta ZES Unica.

Fermo restando che il credito d’imposta non è utilizzabile prima della data di realizzazione dell’investimento agevolabile, non è previsto un termine (finale) di utilizzo del credito d’imposta. Si ricorda che, ai sensi del comma 4 dell’art. 7, il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Una società può presentare più di una domanda nel 2024 in relazione a progetti d'investimento differenti?

In base all’art. 16, co 4, del decreto-legge n. 124 del 2023, il credito d'imposta Zes unica è commisurato agli investimenti agevolabili realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

È possibile quindi che un potenziale beneficiario indichi più di un progetto d’investimento iniziale, come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fermo restando ai sensi del comma 7 dell’articolo 3 del decreto ministeriale 17 maggio 2024, il limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Gli investimenti agevolabili devono essere ultimati entro il 15 novembre 2024. Per ultimati, si intendono complessivamente fatturati e pagati, oppure è possibile effettuare l'ordine, pagare un acconto (ad esempio del 20% come per il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063 della legge n. 178 del 2020)?

In forza del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’articolo 3 del DM, l’investimento agevolabile deve essere effettuato, ai sensi dell’art. 109, co. 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (di seguito, TUIR), entro il 15 novembre 2024. In particolare, il comma 1 di quest’ultima disposizione stabilisce, in linea generale, che le spese e gli altri componenti negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia, laddove nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, le spese e gli altri componenti negativi concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Il successivo comma 2 dell’articolo 109 del TUIR stabilisce che ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza:

  • «(…) le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà»;
  • «le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate».

Pertanto, il costo di un bene oggetto di un investimento effettuato, secondo i criteri appena richiamati, oltre la data del 15 novembre 2024 non assume rilevanza ai fini della determinazione del credito d’imposta.

In tale ipotesi, non rilevano agli effetti dell’ammissibilità al credito d’imposta del predetto costo neanche eventuali “ordini effettuati” e “acconti pagati” entro la predetta data del 15 novembre 2024, stante la mancanza nella disciplina agevolativa di una espressa previsione in tal senso (a differenza di quanto espressamente previsto in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063 della legge n. 178 del 2020).

Qual è la dicitura da inserire in fattura per poter usufruire del credito di imposta?

Il decreto ministeriale 17 maggio 2024 non prevede una specifica dicitura da indicare nelle fatture degli acquisiti concernenti gli investimenti agevolabili.

Va evidenziato che nel modello di “COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, l’11 giugno 2024, prot. n. 262747, dovranno essere indicate le fatture elettroniche ricevute tramite SDI secondo le istruzioni allegate a detta comunicazione.

Relativamente alla comunicazione all’Agenzia delle entrate, il credito dovrà essere autorizzato preventivamente all’utilizzo (analogo sistema del C.I.M.) ovvero vi saranno ulteriori sistemi di comunicazione, autorizzazione ed utilizzo?

L’art. 5 del decreto ministeriale 17 maggio 2024 contiene le previsioni per l’accesso al credito d’imposta Zes unica. Il co. 1 del citato art. 5 prevede che per accedere al credito d'imposta i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. A tal fine, inviano il relativo modello di comunicazione (CIM ZES unica) approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024, prot. n. 262747.

Il successivo co. 4 prevede un ulteriore provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate con cui viene comunicato l’ammontare massimo del credito di imposta fruibile, calcolato rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti dai contribuenti.

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