Crediti d'imposta ZES: tutte le FAQ del Fisco

L'Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi più frequenti sulla fruizione dei crediti d'imposta per investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno

di Redazione tecnica - 16/07/2024

Settori e investimenti ammissibili

Quali sono i Codici Ateco agevolabili?  

Tutto ciò che non è espressamente escluso (soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativi) rientra nelle agevolazioni?

Le attività di commercio possono accedere al credito d’imposta suddetto?

L’articolo 2 del decreto ministeriale 17 maggio 2024 indica i beneficiari del credito d’imposta. Il comma 2 dell’art. 2 citato specifica che l'agevolazione non si applicaai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Sono escluse dal credito d’imposta ZES Unica ex art. 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e le imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, per le quali l’art. 16-bis del decreto-legge n. 123 del 2024 prevede uno specifico credito d'imposta per investimenti nella ZES unica.

Il comma 3 dell’articolo 2 citato prevede che ai fini dell'individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività, compreso nella tabella ATECO 2024, indicato nel modello di comunicazione, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento.

Si ricorda che il comma 4 del medesimo articolo 2 specifica che «L'agevolazione non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014».

È ammissibile l'acquisto di un immobile strumentale in precedenza utilizzato da altra impresa cedente terza, ovvero non acquistato da chi lo realizza?

In base all’art. 3, comma 3, del decreto ministeriale del 17 maggio 2024, gli investimenti in immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica, fermo restando che devono essere effettuati nel contesto di un progetto di investimento iniziale come definito dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n.651/2014, del 17 giugno 2014.

Va comunque ricordato che, ai sensi del successivo comma 6, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.

I crediti di imposta di cui all'art. 16, co. 4, del decreto-legge n. 124 del 2023 sono fruibili anche prima dell'avvenuto integrale pagamento degli investimenti agevolabili?

In merito alle modalità di fruizione del credito, l’art. 7, comma 1 del decreto ministeriale 17 maggio 2024 stabilisce che il credito d’imposta  (utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, solo attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento) può essere fruito solo a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate previsto dall'art. 5, co. 4, del citato decreto e, comunque, non prima della data di realizzazione dell'investimento agevolato.

Si ricorda che, come previsto dal co. 4 dell’art. 3 del citato decreto ministeriale, ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati, si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), a prescindere dai principi contabili adottati dal soggetto interessato.

Quali beni rientrano nell’agevolazione?

L’art. 3, co. 1, del decreto ministeriale 17 maggio 2024 prevede che sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva collocata nei territori o nelle zone assistite indicate nell'art. 2, co 1, del citato decreto ministeriale.

Va ricordato che, ai sensi del co. 2 dell’art. 3, sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché' i materiali di consumo.

Nel caso di impresa agricola, gli investimenti sono da considerarsi in regime "de minimis"? 

Per quanto riguarda i crediti d’imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, si rinvia alle disposizioni dell’art. 16-bis del decreto-legge n. 124 del 2023, e al relativo decreto ministeriale di attuazione.

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