Crediti d'imposta ZES: tutte le FAQ del Fisco

L'Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi più frequenti sulla fruizione dei crediti d'imposta per investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno

di Redazione tecnica - 16/07/2024

Aree ammissibili

Un’azienda con sede legale in una zona non ZES ma con sede operativa in una zona ZES può richiedere il credito d’imposta?

Il credito d’imposta di cui all’art. 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 spetta alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni rientranti nella ZES unica. Conseguentemente, ad esempio, è possibile che una società con sede legale al di fuori della ZES unica possa richiedere il credito d’imposta in questione per investimenti agevolati destinata ad una sua struttura produttiva che si insedia nell’ambito territoriale della Zes unica (cfr., la risposta ad istanza di interpello pubblicata sub n. 771 del 2021).

Varie

Si può beneficiare del credito di imposta per l'acquisto di un complesso produttivo avvenuto attraverso l'acquisto totale di quote societarie?

Il mero passaggio di quote societarie non costituisce modalità di realizzazione dell’investimento contemplata dalla disciplina in esame, che fa riferimento agli investimenti - facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 - realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva ubicata nella ZES.

In particolare, il punto 49 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 651/2014 (richiamato espressamente dall’art. 16 del decreto-legge n. 124 del 2023), definendo l’investimento iniziale, chiarisce, alla lett. b) che “non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un’impresa”.

© Riproduzione riservata