Dal BIM al GID: la transizione digitale dopo il Correttivo al Codice Appalti

Cosa cambia per la transizione digitale della Pubblica Amministrazione dopo il D.Lgs. n. 209/2024 correttivo del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)

di Redazione tecnica - 25/01/2025

L’architrave su cui poggia la riforma dei contratti pubblici con il D.Lgs. n. 36/2023 è certamente rappresentato dai principi costituzionali del risultato (art. 1) e della fiducia (art. 2). L’obiettivo (almeno sulla carta) dichiarato era quello di trasformare l’attività della pubblica amministrazione al fine di aumentare la competitività e la produttività dell’intero sistema.

La transizione digitale della P.A.

Una trasformazione basata sull’innovazione tecnologica (che è opportuno chiamare “transizione digitale”) che il Libro I, Parte II, del Codice dei contratti, definisce non a caso “digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti” che ha cominciato a produrre effetti a partire dal 1° gennaio 2024 e sulla quale il Legislatore nazionale ha voluto correggere il tiro con il recente D.Lgs. n. 209/2024 di modifica.

La transizione digitale della pubblica amministrazione si concretizza in due aspetti principali:

  • l'e-procurement, ossia il processo completamente digitalizzato che accompagna l'intero ciclo di vita del contratto pubblico;
  • la gestione informativa digitale (GID), uno strumento fondamentale per ottimizzare la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione tecnica delle opere, che nella sua accezione più ampia corrisponde alla gestione informativa mediante il BIM (Building Information Modelling).

Mentre l’e-procurement ha cominciato a produrre efficacia già a partire dal 1° gennaio 2024, dal 1° gennaio 2025 le stazioni appaltanti dovranno fare molta attenzione alle procedure stabilite all’art. 43 del Codice dei contratti che al comma 1 dispone:

A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'adozione dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale”.

L'art. 43 del Codice dei Contratti disciplina, dunque, l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. Strumenti che mirano a migliorare l'efficienza, la trasparenza e la sostenibilità nei progetti pubblici, dal loro concepimento fino alla dismissione dell'opera.

Oltre all’art. 43, occorre considerare l’Allegato I.9 al Codice che definisce:

  1. le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;
  2. i criteri per garantire uniformità di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
  3. le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici;
  4. le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni;
  5. le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;
  6. il contenuto minimo del capitolato informativo per l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale.
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