Dal Salva Casa al Salva Milano: ecco l’emendamento per l’edilizia sostitutiva
La rigenerazione urbana attraverso l’edilizia sostitutiva: nel ddl di conversione del D.L. n. 69/2024 una modifica alla SCIA alternativa al permesso di costruire
Le problematiche su Milano e Italiane
Secondo le vicende giudiziarie che hanno coinvolto soprattutto la città di Milano (ma sono estensibili a tutto il territorio nazionale), si pone il problema relativo agli interventi di demolizione e ricostruzione con accorpamento di volumetrie esistenti.
L’art. 23, comma 01, lettera b), del TUE dispone che sono soggetti a SCIA alternativa al permesso di costruire:
“gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate”.
L’art. 41-quienquies della Legge urbanistica n. 1150/1942, al comma 1 dispone:
“Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa”.
Considerato che il d.P.R. n. 380/2001 consente la ristrutturazione edilizia anche accorpando volumi ubicati in area di sedime differente, in sede di conversione del Decreto Salva Casa è stato chiesto di chiarire se l’obbligo di approvazione del piano particolareggiato vale unicamente per le nuove costruzioni oppure anche nel caso di ristrutturazione edilizia con accorpamento di volumetrie.
Una differenza sostanziale da cui discende la liceità di molti interventi già realizzati sia su Milano che sul territorio nazionale.
IL NOTIZIOMETRO