DDL Salva Milano: parere positivo di ANCE sul testo
La valutazione dell'Associazione: il disegno rappresenta una risposta adeguata all'attuale incertezza normativa che mette a rischio le politiche di rigenerazione urbana
Le valutazioni di ANCE
Art. 1, commi 1 e 2 - Interpretazione autentica dell’art. 41 quinquies comma 1 Legge 1150/1942 e dell’art. 8, punto 2 del DM 1444/1968
La norma di interpretazione autentica va positivamente nella direzione di specificare i casi in cui sussiste o meno l’obbligo del piano particolareggiato o della lottizzazione convenzionata. In particolare, con tale formulazione si cerca di andare innanzitutto incontro a quelle linee interpretative che non richiedono la previa approvazione di un piano attuativo nel caso in cui si intervenga in aree urbanizzate.
La disposizione, oltre ad essere coerente con le stesse dinamiche di sviluppo che l’Europa richiede, lascia comunque sempre libero il Comune di decidere, in base al proprio potere pianificatorio, su quali ambiti o zone consentire determinate operazioni edilizie senza un piano attuativo.
Art. 1, commi 3 e 4 - Interpretazione autentica dell’art. 3, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 380/2001
Per ANCE, la proposta va positivamente a ribadire quanto previsto dal legislatore con le modifiche che sono state apportate alla categoria della ristrutturazione edilizia tra il 2013 e il 2020 in quanto:
- si chiariscono maggiormente i tratti distintivi di tale tipologia di intervento, cercando di superare nuovamente i filoni giurisprudenziali che ne danno una lettura più restrittiva che ha portato ad una grave incertezza normativa;
- incentivare la demo-ricostruzione con il riuso di aree già urbanizzate e edifici esistenti,
- si ribadiscono le tutele nel caso in cui si tratti di immobili soggetti ai vincoli del D.lgs. 42/2004, fermo restando de deroghe introdotte nel 2022 con Il Decreto energia e con il Decretp Aiuti,
Art. 1, comma 8 - Opzione per la cessione del credito e sconto in fattura per interventi di demolizione e ricostruzione in piani di recupero
Sulla norma, ANCE specifica che:
- è circoscritta ai soli interventi di demolizione e ricostruzione ricadenti in piani di recupero, nell’ambito dei quali vengono realizzati lavori energetici e/o antisismici agevolati con il Superbonus o con gli altri bonus ordinari, senza interessare le altre ipotesi per le quali è ancora consentito, per le spese 2025, l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in presenza delle condizioni fissate dal DL 11/2023- legge 38/2023 e dal DL 39/2024 – legge 67/2024;
- non incide sulle altre fattispecie per le quali era possibile esercitare le opzioni per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024, quale, ad esempio, il cd. “Sismabonus acquisti” (di cui all’art.16, co.1-septies, DL 63/2013 – legge 90/2013). Per tale incentivo, infatti, a prescindere dal fatto che l’operazione fosse compresa o meno in un piano di recupero, la possibilità di fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura è stata mantenuta sino a tutto il 2024 alla sola condizione legata alla richiesta del titolo abilitativo entro il 17 febbraio 2023.
- dovrebbe riguardare le spese per gli interventi di demolizione e ricostruzione rientranti in piani di recupero, sostenute a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
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