Decreto PNRR 2024: in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione
Patente a punti nei cantieri edili, verifica di congruità dei costi della manodopera negli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico
Modalità semplificate per la verifica preventiva dell’interesse archeologico
L’art. 12-bis del D.L. n. 19/2024 coordinato prevede una deroga alle disposizioni di cui all’art. 28, comma 4 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che, ricordiamo, prevede la possibilità per il soprintendente di richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente, in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, del Codice dei beni culturali.
Nel dettaglio, tali disposizioni non si applicano:
- agli interventi qualificabili come interventi di lieve entità (quelli che comportano uno scavo inferiore a 500 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri ovvero la posa di manufatti prefabbricati connessi alla rete che comportano uno scavo avente una profondità massima di 60 centimetri), se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR;
- agli interventi realizzati in aree già occupate da strade, opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno scavo che ecceda la quota di profondità già impegnata dagli impianti o dalle opere presenti, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché agli interventi urgenti necessari al ripristino dell’erogazione del servizio pubblico.
In deroga all’art. 41, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), per gli interventi sulle infrastrutture di rete qualificabili come interventi di media entità (quelli che comportano uno scavo compreso tra 500 e 1.000 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri ovvero l’infissione di sostegni nel numero massimo di cinque unità e che comportano uno scavo massimo di 1,5 metri) si applicano le seguenti modalità semplificate:
- il soggetto richiedente trasmette in via telematica al soprintendente territorialmente competente esclusivamente una copia del progetto dell’intervento o di uno stralcio di esso;
- il soprintendente territorialmente competente, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione precedente, può, con congrua motivazione, richiedere la sottoposizione dell’intervento alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui al citato articolo 41, comma 4, del codice dei contratti.
Fuori dei casi precedenti, per le infrastrutture di rete, in alternativa alle procedure di cui al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è sempre prevista la facoltà di richiedere al soprintendente territorialmente competente la sorveglianza archeologica in corso d’opera.
Resta fermo che, per gli interventi che non comportino nuove edificazioni o scavi a quote diverse da quelle già utilizzate da manufatti esistenti, non è richiesta la trasmissione di alcuna documentazione ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico.
La sussistenza dei requisiti è attestata da un tecnico abilitato, anche interno al soggetto richiedente, nel progetto o nello stralcio dello stesso, che è trasmesso per via telematica alla soprintendenza territorialmente competente prima dell’avvio dei lavori.
Documenti Allegati
Legge 29 aprile 2024, n. 56INDICE
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