Decreto PNRR 2024: in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione

Patente a punti nei cantieri edili, verifica di congruità dei costi della manodopera negli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico

di Redazione tecnica - 02/05/2024

Patente a punti nei cantieri edili

Con il comma 19 dell’art. 29, viene sostituito integralmente l’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro o TUSL). La novità più rilevante riguarda l’introduzione a partire dall’1 ottobre 2024 di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che prevede il possesso obbligatorio di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

L’obbligo può essere anche esteso ad altri settori, mentre restano esclusi i soggetti:

  • che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale
  • in possesso di un documento equivalente di un altro Stato;
  • in possesso dell’attestazione SOA prevista dal codice dei contratti pubblici.

Rimane a carico del committente o responsabile dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, l’obbligo di verifica del possesso – da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti (anche se in regime di subappalto) della patente o dei requisiti alternativi.

Resta ignoto il motivo per cui le violazioni previste possano prevedere sanzioni che portano alla sospensione della patente che non valgono in caso di possesso dell’attestazione SOA (si prevedono grossi affari per gli Organismi di attestazione).

La patente ha una dotazione iniziale di 30 crediti ed è possibile operare solo con un punteggio pari o superiore a 15 punti. In assenza di tali requisiti, è fatto salvo, il completamento delle attività in corso di cui sia stato eseguito almeno il 30% dei lavori.

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro, al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal TUSL;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
  • adozione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del documento di valutazione dei rischi;
  • possesso del certificato di sussistenza dei requisiti previsti per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici dall’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (certificato comunemente denominato documento unico di regolarità fiscale-DURF).

Il possesso dei requisiti può essere autocertificato; la patente può essere revocata in caso di dichiarazione non veritiera (in quest’ultimo caso, il soggetto può richiedere il rilascio di una nuova patente decorsi dodici mesi dalla revoca).

La definizione sia delle modalità di presentazione della richiesta di rilascio sia dei contenuti informativi della patente è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro.

Le informazioni relative alla patente sono inserite in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, insieme a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

Viene aggiunto al Testo Unico Sicurezza sul Lavoro il nuovo Allegato I-bis che definisce le fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate, i crediti vengono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Inoltre la patente può essere sospesa può avvenire in maniera cautelare in caso di morte o inabilità permanente del lavoratore a un massimo di dodici mesi (nelle more degli eventuali provvedimenti definitivi, ai quali conseguirebbe la riduzione dei crediti). Anche in questo caso, la definizione dei presupposti e del procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione è operata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro.

Infine, si conferma l’avvio dell’attività di monitoraggio da parte dell’INL sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro il 30 settembre 2025, trasmettendo al MLPS i dati raccolti.

Ecco di seguito l’elenco delle fattispecie che determinano la decurtazione dei punti dalla patente.

  FATTISPECIE DECURTAZIONE DI  CREDITI
1 Omessa  elaborazione  del  documento  di  valutazione  dei  rischi: 5
2 Omessa  elaborazione  del  Piano  di  emergenza  ed  evacuazione: 3
3 Omessi  formazione  e  addestramento: 2
4 Omessa  costituzione  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione  o  nomina  del relativo  responsabile: 3
5 Omessa  elaborazione  del  piano  operativo  di  sicurezza: 3
6 Omessa  fornitura  del  dispositivo  di  protezione  individuale  contro  le  cadute dall’alto: 2
7 Mancanza  di  protezioni  verso  il  vuoto: 3
8 Mancata  installazione  delle  armature  di  sostegno,  fatte  salve  le  prescrizioni desumibili  dalla  relazione  tecnica  sulla  consistenza  del  terreno: 2
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e  procedurali  idonee  a  proteggere  i  lavoratori  dai  conseguenti  rischi: 2
10 Presenza  di  conduttori  nudi  in  tensione  in  assenza  di  disposizioni  organiz- zative  e  procedurali  idonee  a  proteggere  i  lavoratori  dai  conseguenti  rischi: 2
11 Mancanza  di  protezione  contro  i  contatti  diretti  e  indiretti  (impianto  di  terra, interruttore  magnetotermico,  interruttore  differenziale): 2
12 Omessa   vigilanza   in   ordine   alla   rimozione   o   modifica   dei   dispositivi   di sicurezza  o  di  segnalazione  o  di  controllo: 2
13 Omessa  notifica  all’organo  di  vigilanza  prima  dell’inizio  di  lavori  che  possono comportare  il  rischio  di  esposizione  all’amianto: 1
14 Omessa  valutazione  dei  rischi  derivanti  dal  possibile  rinvenimento  di  ordigni bellici  inesplosi  ai  sensi  dell’articolo  28: 3
15 Omessa  valutazione  del  rischio  biologico  e  da  sostanze  chimiche: 3
16 Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo  31  luglio  2020,  n.  101: 3
17 Omessa  valutazione  del  rischio  di  annegamento: 2
18 Omessa  valutazione  dei  rischi  collegati  a  lavori  in  pozzi,  sterri  sotterranei  e gallerie: 2
19 Omessa  valutazione  dei  rischi  collegati  all’impiego  di  esplosivi: 3
20 Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  14  settembre  2011,  n.  177: 1
21 Condotta  sanzionata  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  3,  lettera  a),  del  decreto- legge  22  febbraio  2002,  n.  12,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
aprile  2002,  n.  73:
1
22 Condotta  sanzionata  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  3,  lettera  b),  del  decreto- legge  22  febbraio  2002,  n.  12,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
aprile  2002,  n.  73:
2
23 Condotta  sanzionata  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  3,  lettera  c),  del  decreto- legge  22  febbraio  2002,  n.  12,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
aprile  2002,  n.  73:
3
24 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge
22  febbraio  2002,  n.  12,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23  aprile
2002,  n.  73,  in  aggiunta  alle  condotte  di  cui  ai  numeri  21,  22  e  23:
1
25 Infortunio  di  lavoratore  dipendente  dell’impresa,  occorso  a  seguito  di  viola- zione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’asten- sione  dal  lavoro  per  più  di  60  giorni: 5
26 Infortunio  di  lavoratore  dipendente  dell’impresa,  occorso  a  seguito  di  viola- zione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente
decreto,  che  comporti  una  parziale  inabilità  permanente  al  lavoro:
8
27 Infortunio  di  lavoratore  dipendente  dell’impresa,  occorso  a  seguito  di  viola- zione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente
decreto,  che  comporti  un’assoluta  inabilità  permanente  al  lavoro:
15
28 Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione  delle  norme  sulla  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  di  cui  al presente  decreto: 20
29 Malattia  professionale  di  lavoratore  dipendente  dell’impresa,  derivante  dalla violazione  delle  norme  sulla  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  di  cui  al presente  decreto: 10
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