Decreto PNRR 2024: le indicazioni di ANCE sugli appalti pubblici

L'Associazione Nazionale Costruttori Edili dedica un interessante approfondimento alle disposizioni più rilevanti per il settore contenute nella legge di conversione

di Redazione tecnica - 09/05/2024

PNRR: semplificazione e accelerazione delle procedure

La parte più corposa è sicuramente quella dedicata all’art. 12, che al comma 1 stabilisce che si continua ad applicare la disciplina acceleratoria e semplificata prevista per gli interventi finanziati con le risorse del PNRR, al fine di assicurare l’attuazione degli interventi, caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, alle relative procedure di affidamento ed ai contratti i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del provvedimento oltre che alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi.

Spiega ANCE che la previsione punta a garantire continuità nell’applicazione della disciplina derogatoria, che ha già trovato applicazione con riferimento alla fase prodromica all’avvio delle procedure ad evidenza pubblica, in modo da scongiurare eventuali ed indebiti ritardi nell’attuazione degli interventi causati dal mutamento della normativa di riferimento.

Appalti nei settori speciali

Il riferimento successivo è al comma 8 dell’art. 12 secondo cui per gli investimenti  agli interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui all’articolo 47 e all’articolo 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 si applichino, con riferimento alle procedure afferenti ai settori speciali del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), esclusivamente a quelle avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento.

Qualora, invece, tali investimenti o interventi abbiano già beneficiato di contributi o di finanziamenti diversi dal PNRR, le disposizioni anzidette trovano applicazione soltanto per le procedure di gara avviate dai soggetti attuatori successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR.

Sul punto, ANCE ricorda che l’art. 47 reca, con riferimento agli appalti finanziati con le risorse PNRR/PNC, misure relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, mentre l’articolo 50, comma 4, del citato dl 77/2021, sempre con riferimento alla medesima tipologia di appalti, prevede l’inserimento obbligatorio nella documentazione di gara del premio di accelerazione in fase di esecuzione dei lavori.

La portata applicativa del comma 8 secondo ANCE sembrerebbe riferita agli appalti finanziati con le risorse PNRR, esclusivamente ove banditi dai soggetti operanti nei settori speciali.

Attenzione poi sul comma 10 che modifica l’articolo 17, comma 2, del D.L. n. 124/2023, prorogando di un anno il termine previsto, che dal 31 dicembre 2023 viene portato al 31 dicembre 2024 sulle misure riservate a SACE per il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l’esecuzione di appalti pubblici e l’erogazione degli anticipi contrattuali.

Poteri commissariali ai sindaci

Infine, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili ricorda che ai sensi del comma 15, al di fuori dei casi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77/2021 e qualora sia strettamente necessario al fine di assicurare il rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR e del PNC, con DPCM, possano essere attributi ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani – in qualità di soggetti attuatori – inter alia, i poteri previsti per la realizzazione degli interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica dall’articolo 7–ter del decreto–legge 8 aprile 2020, n. 22. L’estensione dei poteri derogatori anche agli interventi ricompresi nel PNC è frutto di una modifica apportata al testo in sede di conversione in Parlamento.

In caso di adozione del DPCM, ai fini dell’attuazione degli interventi si applicano altresì le disposizioni di semplificazione previste per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica dall’articolo 24, commi 3 e 4, del decreto – legge 24 febbraio 2023, n. 13.

Come spiega ANCE si tratta dei poteri di deroga al Codice dei Contratti Pubblici, fatto salvo il rispetto di alcune disposizioni del d.Lgs. n. 50/2016, del Codice Antimafia (d.lgs. 159/2011), dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’UE nonché delle norme in materia di subappalto.

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