Il Decreto PNRR è legge: ecco cosa cambia
Il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente la legge di conversione del Decreto Legge n. 19/2024 recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR
Verifica congruità dei costi della manodopera
L’articolo 29, commi 2 e commi da 10 a 14 interviene in materia di trattamento economico e normativo del personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto, in relazione a:
- verifica della congruità dell’incidenza della manodopera nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili;
- sanzioni applicabili in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori.
Nel dettaglio, al comma 2 si prevede l’obbligo di corrispondere al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto. Si tratta di una previsione che riprende l’art. 11, c. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice degli appalti).
Inoltre si prevede che la responsabilità solidale si applica anche in caso di somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale, nonché nei casi di appalto e di distacco privi dei requisiti che devono essere necessariamente presenti perché si configurino tali istituti.
Con il comma 10 si introduce l’obbligo per il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e per il committente, negli appalti privati, di verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 25 giugno 2021, n. 143, che definisce un sistema di verifica emanato in attuazione dell’art. 8, c. 10-bis, del D.L. 76/2020.
Nel caso di appalti privati, la congruità va verificata per opere di importo pari o superiore a 70mila euro.
In caso in cui si effettui il versamento finale senza effettuare la verifica si prevedono le seguenti sanzioni:
- nel caso di appalti pubblici di valore complessivo pari o
superiore a 150mila euro:
- la valutazione della performance dello stesso responsabile da parte della Stazione Appaltante;
- la comunicazione dell’accertamento della violazione all’ANAC.
- con riferimento agli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500mila euro, una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del committente.
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