Decreto Rinnovabili: il provvedimento in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato il decreto legislativo che disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Norme in vigore da fine anno

di Redazione tecnica - 15/12/2024

I regimi amministrativi

Il decreto dispone che per la realizzazione degli interventi sono previsti i seguenti regimi amministrativi:

  • a) attività libera, disciplinata all'art. 7 e all'allegato A;
  • b) procedura abilitativa semplificata, disciplinata all'art. 8 e all'allegato B;
  • c) autorizzazione unica, disciplinata all'art. 9 e all'allegato C.

Gli allegati A, B e C del decreto, individuano gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il regime dell’attività libera, della procedura abilitativa semplificata e dell’autorizzazione unica.

Per qualificare l’intervento rileva l’eventuale cumulo tra le differenti istanze presentate, motivo per cui va riteuta come unica domanda quella che sia stata frazionata ma che riguarda la stessa area e lo stesso soggetto proponente.

Attività libera

In caso di interventi in attività libera, non è necessario acquisire permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche. Le modalità di realizzazione degli interventi sono contenute nell’allegato A al decreto.

L’attività libera non si applica, in ogni caso, agli interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.Lgs. n. 42/2004, o in aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o dalle leggi regionali, o all’interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/ CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

In questi casi si applica la PAS, fermo restando l’osservanza della disciplina di tutela ambientale, idrogeologica e sismica, ivi compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, in conformità alla legislazione vigente. 3

La realizzazione di interventi su aree o su immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) , del codice dei beni culturali e del paesaggio, è consentita previo rilascio dell’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Qualora l’autorità non si esprima entro il termine perentorio di trenta giorni, salvo che la Soprintendenza competente non abbia reso parere negativo, l’autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizioni e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace.

La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che insista su aree o su immobili vincolati di cui all’articolo 136, comma 1, lettera c) , del codice dei beni culturali e del paesaggio non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione qualora gli interventi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell’installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

Entro il 28 febbraio 2025, verrà esteso agli interventi il modello unico semplificato adottato ai sensi dell’articolo 25, comma 3, lettera a), del d.Lgs. n. 199/2021.

Procedura abilitativa semplificata

Per la realizzazione degli interventi di cui all’allegato B si applica esclusivamente la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all’art. 8 del Decreto.

Il ricorso alla PAS è precluso nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l’installazione dell’impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In questo caso si applica il regime di autorizzazione unica.

 Il soggetto proponente presenta al comune, mediante la piattaforma SUER e secondo un modello unico adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il progetto corredato della documentazione specificata nel decreto.

Nel caso in cui gli interventi coinvolgano più comuni, il comune procedente è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell’impianto da realizzare. Il comune procedente acquisisce le osservazioni degli altri comuni il cui territorio è interessato dagli interventi medesimi.

Qualora non siano necessari ulteriori atti di assenso, se al soggetto proponente non viene comunicato un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.

Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro un anno dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata e di mancata conclusione dei lavori entro tre anni dall’avvio della realizzazione degli interventi. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova procedura abilitativa semplificata. Il soggetto proponente è comunque tenuto a comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.

Autorizzazione unica

Gli interventi di cui all’allegato C sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del d.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).

Il termine per la conclusione del procedimento non può superare i due anni dal suo avvio o dall’avvio della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), se prevista.

L’autorizzazione ha un’efficacia temporale non inferiore a quattro anni; essa decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi o di mancata entrata in esercizio dell’impianto entro i termini stabiliti dal decreto.

 

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