Decreto Rinnovabili: il provvedimento in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato il decreto legislativo che disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Norme in vigore da fine anno

di Redazione tecnica - 15/12/2024

Zone di accelerazione

L’art. 12 specifica che entro il 21 maggio 2025, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di energia da fonti rinnovabili come delineati dal PNIEC al 2030, il GSE pubblicherà una mappatura del territorio nazionale individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, delle relative infrastrutture e opere connesse e degli impianti di stoccaggio.

Entro il 21 febbraio 2026, sulla base della mappatura del GSE e nell’ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, ciascuna regione e provincia autonoma adotterà un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi, ai sensi dell’articolo 15 -quater della direttiva (UE) 2018/2001.

Nella definizione dei Piani dovranno essere inclusi prioritariamente: le superfici artificiali ed edificate, le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali e le aree industriali attrezzate, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, ivi inclusi i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole.

Sono altresì incluse prioritariamente le aree ove sono già presenti impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio dell’energia elettrica.

Entro la stessa data dovrà essere adottato con DPCM il Piano di individuazione delle zone di accelerazione marine per gli impianti a fonti rinnovabili e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi, ai sensi dell’articolo 15 -quater della direttiva (UE) 2018/2001. 7

Le zone di accelerazione individuate dovranno includere zone sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia da fonti rinnovabili non comporti impatti ambientali significativi, tenuto conto della specificità della zona e della tipologia di tecnologia di energia rinnovabile.

Sono escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone.

 

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