Decreto Salva Casa: i 3 livelli di non conformità edilizia

Tolleranze, vetrate, tende, verande, soppalchi, gradini, grondaie, finestre, pareti e porte interne: tutto quello che c’è da sapere sul Decreto Salva Casa

27/05/2024

Abusi edilizi: le tende

Tralasciando la modifica all’art. 6, comma 1, lettera b-bis) del Testo Unico Edilizia (TUE) che riguarda le vetrate panoramiche (VEPA) e per le quali è stata solo ampliata la casistica (i porticati), interessante è l’inserimento della nuova lettera b-ter), che prova ad intervenire su alcune delle “strutture leggere” che più sono state oggetto di sentenze della giustizia amministrativa: tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili.

Come chiarito dalla giurisprudenza, l’elemento principale resta la “tenda” rispetto alla struttura che può anche essere fissa. In ogni caso, tali strutture leggere:

  • non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici;
  • devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente;
  • devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.

Da non dimenticare il primo inciso del comma 1, art. 6, del TUE che, definendo gli interventi di edilizia libera, fa salve “le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” sulle quali occorrerà sempre confrontarsi.

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