Decreto Salva Casa: i 3 livelli di non conformità edilizia

Tolleranze, vetrate, tende, verande, soppalchi, gradini, grondaie, finestre, pareti e porte interne: tutto quello che c’è da sapere sul Decreto Salva Casa

27/05/2024

Abusi edilizi: i 3 livelli di non conformità

Andando alle “non conformità edilizie”, il nuovo Decreto Salva Casa amplia il concetto di difformità in 3 livelli. Nel primo si modificano le tolleranze esecutive ancorandone la percentuale ammessa:

  • agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024;
  • al mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari, in funzione della superficie utile (quella assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo).

Il concetto di tolleranza viene ampliato con il nuovo comma 2-bis, inserito nell’art. 34-bis, del TUE. Sempre nel rispetto delle nuove percentuali funzione della superficie utile dell’unità immobiliare e della data del 24 maggio 2024 che cristallizza lo stato di fatto (come non si sa ancora ma si prevedono tante perizie), si considerano tolleranze anche:

  • il minore dimensionamento dell'edificio;
  • la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
  • le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni;
  • la difforme ubicazione delle aperture interne;
  • la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
  • gli errori progettuali corretti in cantiere;
  • gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

Gli altri due livelli di non conformità suddividono gli interventi realizzati:

  • in assenza, totale difformità o con variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o alla SCIA “pesante”;
  • in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività o in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività.

Nel primo caso (art. 36) resta la “doppia conformità” alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda, per ottenere il permesso in sanatoria. In questo caso resta anche il silenzio-rigetto dopo 60 giorni.

Nel secondo caso (art. 36-bis), invece, come condizione per ottenere il permesso di costruire in sanatoria (mediante presentazione di SCIA) gli interventi conformi:

  • alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda;
  • ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della loro realizzazione.

In questo caso è previsto il silenzio-assenso sulla SCIA in sanatoria entro 45 giorni.

© Riproduzione riservata