Decreto Salva Casa: ANCE sul cambio di destinazione d'uso

Audizione dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili nell'ambito dei lavori per la conversione in legge del D.L. n. 69/2024. Ecco tutte le osservazioni

di Redazione tecnica - 17/06/2024

Le modifiche al cambio di destinazione d'uso

Passando ad un esame più specifico delle previsioni contenute nel DL 69/2024, per l’Associazione va data maggiore attenzione proprio alle norme con cui il decreto interviene ad affrontare il tema dei cambi di destinazione d’uso.

In particolare:

  • va valutata maggiormente la possibilità che le norme agevolative del decreto siano estese anche ai cambi con opere, in quanto nei processi dei cambi d’uso non è l’intervento edilizio in sé che influisce (le cui possibilità sono espressamente consentite dai piani urbanistici), quanto la relativa funzione e, pertanto, il nuovo uso che si assume all’interno della singola unità immobiliare;
  • va consentito sempre il cambio d’uso quando il passaggio avviene tra categorie omogenee senza alcun tipo di condizione (es. da residenza a studio professionale e viceversa, ecc.). D’altronde già molte leggi regionali hanno previsto queste operazioni classificando le destinazioni d’uso tra loro omogenee e consentendo questi passaggi.
  • con riferimento alla possibilità di cambiare la destinazione tra categorie differenti (es. da residenziale a ricettivo, da commerciale a direzionale, ecc.), secondo ANCE il decreto-legge ha sicuramente il pregio di voler aprire ad un principio di indifferenza funzionale per determinate zone urbanistiche (zona A, B e C), ma alcune delle condizioni poste rischiano di fatto di vanificarne il relativo intento. Anche in questo caso si tratta di norme relative alle “singole unità immobiliari” e, per questo motivo, si ritiene che sia necessario:
  • vanno circoscritti maggiormente i casi per i quali gli strumenti urbanistici possono prevedere delle “condizioni” a quelle situazioni che possono contrastare con particolari interessi pubblici (es. sicurezza, salute pubblica);
  • va eliminato l’obbligo per cui il mutamento sia finalizzato alla forma di utilizzo dell’unità immobiliare “conforme a quella prevalente” nelle altre unità immobiliari presenti nell’immobile.

L’Associazione fa quindi riferimento ai concetti  di “compatibilità, complementarità ecc..” a cui si legano e Regioni per facilitare i cambi d’uso nell’ottica della rigenerazione urbana e comunque norme di maggiore incentivazione che si ritiene debbano essere salvaguardate.

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