Decreto Salva Casa: comincia alla Camera la conversione in legge. Ecco tutte le disposizioni
Comincia alla Camera dei Deputati il percorso per la conversione in legge del Decreto Legge n. 69/2024 (Salva Casa) che modifica il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
Strutture amovibili realizzate durante l'emergenza sanitaria da COVID-19
L'articolo 2 detta disposizioni in materia di strutture amovibili realizzate durante l'emergenza sanitaria del COVID-19, con la finalità di consentire il mantenimento delle strutture che si ritengono di utilità sociale, realizzate per finalità sanitarie, assistenziali ed educative.
In particolare, si stabilisce che le strutture di tali tipi possano rimanere installate, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità (e qualora continuino ad essere installate alla data di entrata in vigore del presente decreto) in deroga al limite temporale previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del TUE (ossia un periodo non superiore a centottanta giorni, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto).
Nel dettaglio, l'articolo concede la possibilità di mantenere installate tali strutture, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all'efficienza energetica e di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione chiarisce che resta ferma la facoltà, per il comune territorialmente competente, di ordinarne in qualsiasi momento la rimozione, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità dell'opera alle prescrizioni e ai requisiti predetti.
A tal fine si prevede che gli interessati presentino una comunicazione di inizio lavori asseverata (ai sensi dell'articolo 6-bis del TUE), nella quale dovranno essere indicate le comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrare la perdurante necessità delle strutture amovibili e dovrà essere indicata l'epoca di realizzazione della struttura. Infine, si prevede che per provare l'epoca di realizzazione dell'intervento il tecnico dovrà allegare la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del TUE e che, nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della struttura attraverso tale documentazione, il tecnico incaricato dovrà attestare la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. Da ultimo sono richiamate le sanzioni applicabili in caso di dichiarazione falsa o mendace.
Infine, il comma 5 precisa che l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.
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