Decreto Salva Casa: comincia alla Camera la conversione in legge. Ecco tutte le disposizioni

Comincia alla Camera dei Deputati il percorso per la conversione in legge del Decreto Legge n. 69/2024 (Salva Casa) che modifica il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)

di Redazione tecnica - 06/06/2024

Norme finali e di coordinamento

Il comma 1 reca una disposizione di coordinamento in materia di tolleranze costruttive. In particolare, la disposizione prevede che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 che rientrino nei limiti delle tolleranze costruttive riparametrati ai sensi del nuovo comma 1-bis dell'articolo 34-bis, in misura inversamente proporzionale alle dimensioni delle unità immobiliari.

Il comma 2 specifica che si applicano anche all'attività edilizia delle amministrazioni pubbliche le nuove disposizioni in materia di tolleranze costruttive ed esecutive di cui all'articolo 34-bis, commi 1-bis, 2-bis e 3-bis, nonché di accertamento di conformità per le parziali difformità di cui all'articolo 36-bis (ad eccezione del comma 5, il quale disciplina il regime sanzionatorio), introdotte dal presente decreto. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 7 del TUE, è prevista una deroga per la realizzazione di specifiche opere delle pubbliche amministrazioni solo in riferimento alle disposizioni del titolo II del medesimo testo unico. Le disposizioni di coordinamento in esame intendono quindi confermare che le nuove disposizioni introdotte dagli articoli 34-bis e 36-bis si applicano, ove compatibili, anche con riferimento agli immobili di proprietà delle pubbliche amministrazioni. Gli immobili pubblici restano invece esclusi dal pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per l'accertamento di conformità di cui al nuovo articolo 36-bis.

Quanto al procedimento relativo al nuovo articolo 34-bis, si precisa che le predette amministrazioni potranno dichiarare le tolleranze di cui ai relativi commi 1-bis e 2-bis mediante il proprio personale deputato allo svolgimento delle ordinarie mansioni tecniche nel settore dell'edilizia, ferma restando la possibilità di avvalersi del supporto e della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche ovvero di soggetti terzi, nel caso in cui l'amministrazione non disponga di personale avente le adeguate competenze.

Il comma 3 inserisce il nuovo comma 7-bis nell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Al riguardo si ricorda che il citato articolo 56-bis interviene in merito al cosiddetto «federalismo demaniale», di cui al decreto legislativo n. 185 del 2010 (attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale), relativamente al trasferimento agli enti territoriali, a titolo non oneroso, di taluni beni mobili e immobili dello Stato, che non fossero espressamente esclusi dal trasferimento dal decreto legislativo stesso.

I commi da 5 a 7 del citato articolo 56-bis dispongono che:

  • all'Agenzia del demanio è demandata un'attività di monitoraggio sull'utilizzo dei beni trasferiti, prevedendo che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrino nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione;
  • i beni trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali;
  • con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede ad una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento dei beni. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se risultassero non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.

Al comma 4, al fine di chiarire gli effetti delle disposizioni introdotte dal nuovo articolo 36-bis e di fugare qualsiasi dubbio interpretativo e applicativo, si precisa che la presentazione della richiesta di permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria ai sensi del citato articolo 36-bis del TUE non dà diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di oblazione o per il pagamento di sanzioni già irrogate dall'amministrazione comunale o da altra amministrazione sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto.

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