Decreto Salva Casa: comincia alla Camera la conversione in legge. Ecco tutte le disposizioni
Comincia alla Camera dei Deputati il percorso per la conversione in legge del Decreto Legge n. 69/2024 (Salva Casa) che modifica il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
Il procedimento di demolizione degli abusi
Alla lettera d) si modifica l'articolo 31 del TUE in materia di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire ovvero in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto a esso.
Nel dettaglio, in primo luogo, si prevede che l'opera acquisita possa essere demolita purché la demolizione non contrasti, oltre che con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, anche con rilevanti interessi culturali e paesaggistici, previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
In secondo luogo, al fine di introdurre una procedura che consenta ai comuni la rimozione delle opere abusive e la successiva valorizzazione del bene o del sedime acquisito al patrimonio del comune, si prevede che, nel caso in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi culturali, paesaggistici, urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune (previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241) possa provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime (che ai sensi del comma 3 sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio comunale), condizionando sospensivamente il contratto all'effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell'acquirente.
Su punto, occorre precisare che:
- l'alienazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- alla procedura di alienazione non può partecipare il responsabile dell'abuso.
Il valore venale dell'immobile è determinato dall'agenzia del territorio tenendo conto dei costi necessari per la rimozione delle opere abusive. Va da sé che all'esito della procedura di alienazione e dell'effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell'acquirente, quest'ultimo risulterà proprietario dell'area di sedime.
Tale disposizione mira, in primo luogo, ad incentivare l'attività repressiva dei comuni nei riguardi degli immobili abusivi. Si è, infatti, constatato nella prassi che, nonostante la mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione o rimessione in pristino, i comuni tardano ad adottare i successivi provvedimenti, costituiti dall'accertamento dell'inottemperanza e dal provvedimento dichiarativo dell'acquisizione al patrimonio comunale. In secondo luogo, questa disposizione è funzionale ad assicurare la demolizione delle opere abusive, consentendo – nei casi in cui non vi sia contrasto con gli interessi culturali, paesaggistici, ambientali, urbanistici, e di tutela idrogeologica – di alienare il bene ad un privato, il quale provvederà all'eliminazione dell'abuso.
Come si avrà modo di specificare nel prosieguo, l'articolo 1, comma 2, prevede che le somme incamerate dal comune sono comunque utilizzate, in misura pari a un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti nel territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile, e per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale. Il meccanismo individuato risulta conforme ai princìpi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 140 del 2018, che ha evidenziato lo stretto legame tra l'acquisizione al patrimonio e la demolizione dell'opera abusiva.
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