Decreto Salva Casa: ecco i Dossier di Camera e Senato
Comincia alla Camera dei Deputati il percorso di conversione in legge del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa). Ecco i dossier predisposti dal centro studi di Camera e Senato
Modifiche alla disciplina del cambio di destinazione d’uso di singole unità immobiliari
La lettera c) integra l’articolo 23-ter del TUE, che disciplina il mutamento della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, mediante l’inserimento dei commi da 1-bis a 1-quinquies:
- il comma 1-bis) stabilisce la facoltà di mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare senza opere all’interno della stessa categoria funzionale, nel rispetto delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni;
Il comma 1 dell’art. 23-ter del TUE dispone che, salva diversa
previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento
rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo
dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella
originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere
edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o
dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria
funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
- il comma 1-ter) ammette, nel rispetto di quanto previsto ai successivi commi 1-quater e 1-quinquies, mutamenti di destinazione d’uso senza opere tra categorie funzionali diverse, ad eccezione di quella rurale (categoria d), di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) previste dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia. Tali mutamenti rispettano le normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni;
- il comma 1-quater) specifica le condizioni per il mutamento di
destinazione d’uso senza opere tra categorie funzionali diverse di
cui al precedente comma; in particolare:
- il mutamento secondo la presente norma agevolativa è consentito qualora sia finalizzato alla forma di utilizzo dell’unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell’immobile;
- il mutamento non è assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal DM 1444/1968 e dalle disposizioni di legge regionale;
- il mutamento non è assoggettato al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla Legge 1150/1942 (Legge urbanistica);
- per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra, il passaggio alla destinazione residenziale è ammesso nei soli casi espressamente previsti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio.
- il comma 1-quinquies) assoggetta il mutamento di destinazione d’uso alla presentazione della SCIA prevista dall’articolo 19 della L. n. 241/1990, ferme restando le leggi regionali più favorevoli, facendo salve le disposizioni del TUE nel caso in cui siano previste opere edilizie.
Infine, la lettera c) modifica anche il comma 3 dell’articolo 23-ter del TUE, al fine di specificare che il mutamento della destinazione d'uso di un intero immobile all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito. L’art. 23-ter, comma 3, vigente, fa tuttavia salve le diverse previsioni delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali eventualmente previste.
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