Decreto Salva Casa: le principali modifiche al d.P.R. n. 380/2001 e il recepimento siciliano

Analisi delle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 69/2024 (Salva Casa) al Testo Unico Edilizia e principali ricadute nella Regione Siciliana

di Nunzio Santoro - 04/06/2024

Art. 23-ter Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante

All’art. 23-ter, oggetto di dibattiti sulla sua applicazione, anche in relazione al coordinamento con altri art. dello stesso DPR 380/2001 (art. 3 comma 1 lett. b) e c), art. 10), vengono aggiunti, in un’ottica di semplificazione di alcune fattispecie, 4 commi (dall’uno 1-bis all’ 1-quinques).

In particolare:

  • il nuovo comma 1-bis stabilisce la fattibilità (è sempre consentito) del mutamento di destinazione d’uso della singola unità immobiliare senza opere all’interno della stessa categoria funzionale. Gli Strumenti urbanistici non possono vietarle ma possono fissare specifiche condizioni.
  • il nuovo comma 1-ter stabilisce inoltre che è ammesso il mutamento di destinazione uso senza opere tra le categorie funzionali a), a-bis), b) e c) quindi tra: residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale e commerciale (è esclusa sono la categoria funzionale d), rurale.), di una singola unità immobiliare, nelle zone omogenee A, B e C., nel rispetto del comma 1quater e delle normative di settore. Anche in questa fattispecie, gli Strumenti urbanistici non possono vietarle ma possono fissare specifiche condizioni.
  • il nuovo comma 1-quater stabilisce che, limitatamente alle singole unità immobiliari il mutamento di destinazione uso senza opere tra le categorie funzionali a), a-bis), b) e c), ovvero quelle di cui al comma 1-ter, è sempre consentito qualora sia finalizzato alla forma di utilizzo dell’unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell’immobile. Anche in questo caso resta la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. In tal caso non vi è l’obbligo di reperire aree per servizi di interesse generale, di cui al D.M. 1444/68, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Vi è una limitazione per il passaggio a residenziale delle u.i. poste al piano terra dell’edificio per le quali è ammesso nei soli casi espressamente previsti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio.
  • il nuovo comma 1-quinquese stabilisce che i mutamenti di destinazione uso di cui al comma 1-bis ed 1-ter (quindi senza opere) sono assoggettati a SCIA (tranne diverse norme regionali più favorevoli).
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati