Decreto Salva Casa: le principali modifiche al d.P.R. n. 380/2001 e il recepimento siciliano
Analisi delle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 69/2024 (Salva Casa) al Testo Unico Edilizia e principali ricadute nella Regione Siciliana
di
Nunzio Santoro -
04/06/2024
Art. 31 Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
Viene modificato il comma 5, relativamente alla acquisizione per demolizione di immobili abusivi.
- L’opera abusiva può essere mantenuta (non demolita) con deliberazione del Consiglio Comunale nella quale si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Inoltre quando l’opera abusiva non contrasta con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico, il comune può anche provvedere all’alienazione del bene, previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17 -bis della legge n. 241 del 1990, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (occorre quindi predisporre un regolamento comunale che assicuri criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto). In tal caso il contratto di alienazione è sospeso fino alla effettiva rimozione da parte dell’acquirente delle opere abusive. A tale alienazione non può partecipare il responsabile dell’abuso. Il valore venale dell’immobile è determinato dall’agenzia del territorio tenendo conto del costo per la demolizione delle opere abusive.
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