Decreto Salva Casa: le principali modifiche al d.P.R. n. 380/2001 e il recepimento siciliano
Analisi delle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 69/2024 (Salva Casa) al Testo Unico Edilizia e principali ricadute nella Regione Siciliana
Art. 34-bis Tolleranze costruttive
Al comma 1-bis viene prevista una fattispecie diversa delle tolleranze costruttive per gli immobili esistenti realizzati entro il 24 maggio 2024. In tal caso, e solo per questi immobili, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti dettati dalla superficie utile:
- del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
- del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
- del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
- del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.
Inoltre, il comma 2-bis, sempre per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 stabilisce che rientrino nelle tolleranze esecutive, nel rispetto delle condizioni del comma 2, il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.
Per le unità immobiliari in zona sismica (tranne quelle a bassa sismicità), è previsto che il tecnico attesti che gli interventi di cui alle tolleranze costruttive rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II del DPR 380/2001. L’attestazione, con la documentazione, è trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 94, ovvero per l'esercizio delle modalità di controllo previsto dalle regioni ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 5, per le difformità che costituiscano interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Non vi può essere limitazione dei diritti dei terzi.
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