Decreto Salva Casa: le principali modifiche al d.P.R. n. 380/2001 e il recepimento siciliano
Analisi delle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 69/2024 (Salva Casa) al Testo Unico Edilizia e principali ricadute nella Regione Siciliana
Art. 36-bis - Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità
Si tratta di un articolo introdotto nel DPR 380/2001 ex novo e si riferisce alla sola regolarizzazione della parziale difformità.
Ove si riscontri la parziale difformità del permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività (art. 34 recepito in Sicilia dall’art. 13 della L.R. 16/2016) ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, può essere ottenuto il permesso di costruire e presentata la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione, non abbiamo più la doppia conformità urbanistica/edilizia. Vi è quindi una formulazione diversa rispetto all’art. 36, dove è prevista la doppia conformità (risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda).
I tempi del procedimento, sono di 45 giorni per il PdC in sanatoria, trascorsi i quali la richiesta si intende accolta, mentre per la segnalazione di inizio attività si fa riferimento all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero 30 giorni. Successivi provvedimenti saranno da ritenersi inefficaci.
Il SUE può condizionare il rilascio del provvedimento, a differenza dell’art. 36, alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate. Analoga procedura per le SCIA in sanatoria, per la formazione del titolo. In caso di assenza o difformità all’autorizzazione paesaggistica il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede alla Soprintendenza apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente.
Anche le sanzioni si modificano in misura pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, e da ricomprendere tra 1.032 euro e 30.984 euro.
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