Decreto Salva Casa: rivedere la norma sulle parziali difformità
Le audizioni di Confprofessioni e ANCI: occhio alla definizione delle difformità parziali, piuttosto che semplificare si rischia di complicare il quadro
L’audizione di ANCI
Pur attendendo una riforma complessiva ed omogenea del Testo Unico Edilizia, ANCI nel suo intervento condivide lo sforzo che il Decreto Salva Casa fa per rimuovere quegli ostacoli normativi che impedivano di superare le attuali difficoltà di compravendita di immobili, soprattutto a destinazione residenziale, legate alle certificazioni sullo stato legittimo oppure alla presenza anche solo di parziali difformità.
Si tratta di una questione che ha creato non poche problematiche, come dimostrano il numero elevati di contenziosi giudiziari, i contrasti giurisprudenziali, oltre che la sovrapposizione tra norme regionali e nazionali.
Secondo l’Associazione vanno comunque inseriti dei correttivi in sede di conversione, finalizzati a un maggior raccordo della nuova disciplina, soprattutto per quel che riguarda:
- il nuovo regime sanzionatorio legato al venire meno della cd. doppia conformità
- un riallineamento delle fattispecie con il codice dei beni culturali, per evitare effetti distorsivi e contrari alla ratio legis di alcune nuove norme introdotte dallo stesso provvedimento come il regime delle difformità parziali.
Modifiche suggerite anche per i mutamenti di destinazione d’uso, “a salvaguardia del potere/dovere degli strumenti urbanistici comunali di dettare anche ‘limitazioni’, e non solo mere ‘condizioni’, ai mutamenti della destinazione d’uso degli immobili, con o senza opere”.
Per ANCI inoltre è necessario lavorare ad una nuova modulistica, tanto più che le nuove disposizioni sono già in vigore e gli uffici comunali sono in grande difficoltà.
Infine, l’Associazione richiede un intervento sulla ristrutturazione edilizia e sulle definizioni di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, che hanno subito negli ultimi decenni un’evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale cui occorre dare chiarezza normativa, così come sulla definizione dei titoli legittimanti i piani attuativi / intervento diretto nei casi riconducibili all’art. 41 quinquies della legge n. 1150/1942.
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