Decreto Salva Casa: il Senato al lavoro per l’approvazione

Al Senato in Commissione Ambiente e lavori pubblici si discute il disegno di legge di conversione del D.L. n. 69/2024 per l’approvazione definitiva

di Redazione tecnica - 23/07/2024

La struttura e le novità del Salva Casa

Con le modifiche apportate dal Parlamento, il Salva Casa avrà una struttura composta da 5 articoli (anziché i 4 predisposti da Palazzo Chigi):

  • art. 1 - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  • art. 2 - Strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19
  • art. 2-bis - Disposizioni a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (nuovo articolo)
  • art. 3 - Norme finali e di coordinamento
  • art. 4 - Entrata in vigore

In sede di conversione in legge è stato inserito il nuovo art. 2-bis che dispone:

“Per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefìci previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, il rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero l’accertamento dello stato dei lavori sulla base dei quali è stata erogata la rata di saldo del contributo tiene luogo, a tutti gli effetti, del certificato di abitabilità o di agibilità, ferma restando la conformità delle opere realizzate alla disciplina edilizia e urbanistica vigente al momento della realizzazione dell’intervento edilizio”.

All’art. 3 del Salva Casa è stato inserito il comma 4-bis che prevede:

Le disposizioni dei commi 4, 5, 5-bis e 6 dell’articolo 36-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dall’articolo 1 del presente decreto, si applicano anche agli interventi realizzati entro l’11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica agli interventi per i quali è stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito”.

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