Decreto Salva Casa e stato legittimo: dubbi su alcune proposte

In una recente audizione sul D.L. n. 69/2024 si chiede di inserire SCIA, DIA, CILA e CILAS e certificati di abitabiltà/agibilità tra i titoli abilitativi. Sicuro che sia corretto?

di Redazione tecnica - 27/06/2024

Stato legittimo

Sul comma 1-bis dell’art. 9-bis del TUE il Centro Sudi fa una proposta che, al pari di altri interventi in audizione, genera qualche dubbio applicativo.

Ricordiamo che la norma dispone che lo stato legittimo possa essere accertato, oltre che con il titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione (o che ne ha legittimato la stessa), anche tramite il titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio riguardante l’intero immobile/unità immobiliare rilasciato all'esito di un procedimento idoneo a verificare l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Tra questi, il permesso di costruire in sanatoria, e il pagamento di sanzione pecuniaria su permessi di costruire annullati, le procedure di fiscalizzazioni concluse e lasciando salva la possibilità di avvalersi della dichiarazione di rispetto delle tolleranze costruttive.

Il CS si raccomanda nello specifico di inserire SCIA, DIA, CILA e CILAS quali atti idonei all’attestazione dello stato legittimo, benché non comportino un procedimento di verifica da parte della pubblica amministrazione. Una proposta che, a dire il vero, lascia perplessi perché i documenti citati sono attestazioni e dichiarazioni ma non atti ufficiali da parte della pubblica amministrazione. Oltretutto sulla CILAS (la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per il superbonus) ancora si discute sulla sua validità dal punto di vista edilizio o amministrativo per gestire la detrazione fiscale collegata agli interventi di riqualificazione energetica e/o strutturale.

Qualche dubbio anche sulla proposta di aggiungere tra i titoli che attestano lo stato legittimo anche l’agibilità o abitabilità ante 1994 rilasciate del Comune dietro sopralluogo eseguito da incaricato comunale nel caso di parziali difformità. Non si comprende se la proposta chiede anche l'agibilità rilasciata/attestata ai sensi del d.P.R. n. 380/2001. L'argomento è già stato oggetto di un nostro approfondimento in cui abbiamo evidenziato le differenze normative tra:

  • il Regio Decreto n. 1265/1934 mediante il quale l’abitabilità veniva “concessa” (ovvero rilasciata) dal Comune, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, che verificava anche l’esecuzione in conformità del progetto approvato;
  • il d.P.R. n. 425/1994 secondo cui il certificato di abitabilità veniva rilasciato dal Sindaco (entro 30 giorni dall’istanza) che poteva disporre una ispezione da parte degli uffici comunali per la verifica dell'esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile (tra cui la conformità rispetto al progetto approvato);
  • la prima versione del d.P.R. n. 380/2001 in cui arriva il certificato di agibilità rilasciato dal Comune che, però, non verifica anche la conformità rispetto al progetto approvato che arriva solo nel 2016 con il D.Lgs. n. 222/2016 quando però l’agibilità viene attestata da un tecnico abilitato (e non più "rilasciata" dal Comune).

Altra semplificazione richiesta, una sorta di “condono” per tutti gli immobili ante ’67: “Per tutti gli immobili realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, sarebbe auspicabile che − in tutti quei casi in cui successivamente non siano state realizziate opere soggette a titolo abilitativo o qualora non sia presente sufficiente documentazione probatoria − lo stato legittimo venisse identificato , con lo stato fatto attuale dell’immobile”.

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