Decreto Salva Casa e stato legittimo: dubbi su alcune proposte
In una recente audizione sul D.L. n. 69/2024 si chiede di inserire SCIA, DIA, CILA e CILAS e certificati di abitabiltà/agibilità tra i titoli abilitativi. Sicuro che sia corretto?
Edilizia libera
Secondo il Centro studi, la nuova lettera b-ter) inserita all'interno dell'art. 6 del TUE (relativo agli interventi di edilizia libera) lascerebbe ampi margini di interpretazione. Ricordiamo che tale lettera recita:
“le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche”.
Secondo il CS di IPPASO, l’ultimo periodo lascia troppo spazio a interpretazioni discrezionali e potrebbe esporre il fianco a possibili contestazioni da parte degli enti preposti e, quindi, in potenziali contenziosi che da anni, soprattutto quelli di natura amministrativa, ingolfano i tribunali.
Sempre sull'art. 6, ma relativamente alle modifiche della lettera b-bis) (che riguarda le VEPA), secondo IPPASO sarebbe auspicabile aggiungere:
- la possibilità di installare delle VEPA anche per la chiusura di tettoie e pensiline a servizio pertinenziale degli edifici;
- tra gli interventi in edilizia libera la realizzazione tettoie, pensiline, gazebi di modeste dimensioni (ad esempio fino a 30mq) stabilmente infissi al suolo a servizio pertinenziale degli edifici; tali interventi, in considerazione della modesta entità, non dovrebbero esseri subordinati all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, a eccezione degli interventi da realizzare in aree sottoposte ai vincoli di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice.
Nel caso questa proposta fosse accettata, sarebbe indispensabile prevedere, per legge, l’indicazione della dimensione massima ovvero delle modalità di determinazione di detta misura per evitare possibili controversie sulla definizione di modeste dimensioni.
- prevedere che logge, balconi, tettoie, pensiline e gazebi o chiusura con VEPA delle stesse siano ammessi al procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, di cui all’articolo 166 comma 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004). In caso di dimensioni maggiori con criterio crescente dovrebbero essere annoverati tra gli interventi realizzabili tramite Comunicazione di inizio Lavori Asseverata o tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Viene, inoltre, proposta:
- la modifica dell’art 6, lettera a-bis) secondo cui ricadono in edilizia libera “gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw” in quanto sarebbe necessario un allineamento con d.lgs. n. 199/2021, secondo cui gli interventi di installazione e sostituzione di pompe di calore sono considerati attività di edilizia libera e sono eseguiti senza comunicazione da parte dell’interessato all’amministrazione comunale né titolo abilitativo quando riguardano pompe di calore con potenza termica utile nominale inferiore a 40 kW;
- la modifica dell’art 6, lettera e-quater) conformandola alle disposizioni del decreto 28/2011(art. 7 bis, comma 5; anche il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 andrebbe aggiornato secondo tali previsioni;
- la realizzazione delle piscine di modeste dimensioni (ad esempio fino a 25 mq) andrebbe assoggettata alla disciplina della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, in virtù dell’orientamento giurisprudenziale, secondo cui le piscine di piccole dimensioni, destinate ad esclusivo servizio del fabbricato principale, in quanto, non essendo suscettibili di un autonomo uso e/o sfruttamento, non aumentano il carico urbanistico, per maggiori dimensioni andrebbe previsto l’assoggettamento alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, o alla SCIA alternativa a permesso a costruire.
Documenti Allegati
AudizioneIL NOTIZIOMETRO