Decreto Salva Casa e stato legittimo: dubbi su alcune proposte

In una recente audizione sul D.L. n. 69/2024 si chiede di inserire SCIA, DIA, CILA e CILAS e certificati di abitabiltà/agibilità tra i titoli abilitativi. Sicuro che sia corretto?

di Redazione tecnica - 27/06/2024

Tolleranze costruttive

Il provvedimento viene valutato positivamente sulle tolleranze costruttive/esecutive, con la richiesta però di eliminare il riferimento agli interventi realizzati entro il 24 maggio ed estendere le previsioni anche agli interventi futuri.

Inoltre si chiede di:

  • dare delle specifiche sulla locuzione “superficie utile”, oggetto di diverse definizioni, a volte contrastanti, susseguitesi nel tempo e nella prassi;
  • introdurre il concetto di tolleranza anche per la regolarità igienico-sanitaria (ad es. rapporti aeroilluminanti, altezze minime), in quanto in passato la giurisprudenza ha dato interpretazioni estensive e altre volte restrittive, con profonde differenze.
  • modificare il D.M. 5 luglio 1975 in relazione alla riduzione altezza minima a 240 cm anche per i vani abitabili in analogia ai vani accessori, riduzione del rapporto aeroilluminante a 1/9, riduzione superficie minima per gli immobili abitativi; ciò in ragione dell’evoluzione tecnologica di impianti, corpi illuminanti e qualità degli infissi. Il tutto in deroga a leggi regionali e/o regolamenti edilizi comunali se più restrittivi.

Inoltre viene osservato che essendoci un riferimento esplicito alle singole unità immobiliari, le nuove tolleranze costruttive sembrano non applicarsi anche ai beni comuni non censiti.

Considerata la modesta entità delle tolleranze, è previsto che non debbano essere sottoposti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi realizzati entro il 24 maggio che rispettino i nuovi limiti, relativi alle tolleranze costruttive, mentre di senso contrario invece le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter volte all’attestazione del rispetto delle normative per le costruzioni in zone sismiche e a tenere impregiudicati i diritti di Terzi, che rappresentano un onere a carico dei tecnici di non sempre facile e immediata attuazione. Per altro, ricorda il Centro Studi, l’art. 93 sulla preventiva autorizzazione sismica risulta obsoleto e non al passo con i tempi, la sicurezza dovrebbe essere garantita dai controlli del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore statico, come peraltro avviene con il nuovo codice degli appalti, dove è previsto che il calcolo strutturale venga verificato durante l’analisi del progetto e in seguito alla verifica positiva ci sia il depositato con modalità telematica presso l’AINOP.

 

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati