Decreto Superbonus 2024: l'audizione del Fisco
Il direttore dell'Agenzia delle Entrate ripercorre le novità introdotte dal D.L. n. 39/2024 e fornisce alcuni numeri sulle frodi legate ai bonus edilizi
Niente remissione in bonis
Sull’impossibilità di applicare l’istituto della remissione in bonis per la comunicazione tardiva dell’esercizio delle opzioni, prevista all’art. 2 del D.L. n. 39/2024, Ruffini ha evidenzato come la disposizione consenta la tempestiva acquisizione delle informazioni necessarie per il monitoraggio dell’ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito esercitate in relazione ai bonus edilizi.
Sono state ammesse infatti soltanto le comunicazioni inviate o sostituire entro il 4 aprile 2024 relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024.
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