Decreto Superbonus 2024: l'audizione del Fisco
Il direttore dell'Agenzia delle Entrate ripercorre le novità introdotte dal D.L. n. 39/2024 e fornisce alcuni numeri sulle frodi legate ai bonus edilizi
Utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi
Premesso che il decreto Rilancio prevede che i crediti d’imposta derivanti dalla cessione dei bonus edilizi sono utilizzabili in compensazione, l’articolo 4, comma 1, del decreto Agevolazioni dispone la sospensione dell’utilizzabilità di tali crediti di imposta in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, relativi ad imposte erariali e relativi accessori, nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, ivi compresi gli atti di recupero.
Più in dettaglio, specifica Ruffini, tale sospensione:
- riguarda i crediti di imposta relativi agli interventi edilizi presenti nella piattaforma telematica prevista dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121;
- opera in presenza di debiti erariali per i quali sia decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento, purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione;
- si applica fino a concorrenza degli importi dei ruoli e carichi pendenti.
Rimangono inalterate i termini previsti dal comma 3 dell’art, 121 del Decreto Rilancio per l’utilizzabilità in compensazione dei crediti d’imposta, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite e con la medesima ripartizione in quote annuali prevista per la detrazione, stabilendo, altresì, che la quota non utilizzata nell’anno non possa essere fruita negli anni successivi né essere richiesta a rimborso.
Le modalità di attuazione e della decorrenza della disposizione sono demandate ad un decreto di natura regolamentare del MEF.
Blocco compensazione in caso di carichi pendenti
L’articolo 4, comma 2, delimita in n modo più puntuale l’ambito applicativo del blocco della compensazione in presenza di carichi tributari pendenti e, contestualmente, di mitigare gli effetti economici di tale inibizione in capo ai contribuenti per cui:
- il blocco della compensazione opera anche con riferimento alle iscrizioni a ruolo e agli affidamenti relativi agli atti di recupero per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati, in tutto o in parte, anche in compensazione o comunque da qualunque atto emesso dall’Agenzia delle entrate;
- l’inibizione si applica laddove i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione e, ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro di debiti (oltre alla quale vi è l’inibizione), non rilevano le rateazioni in corso per le quali non sia intervenuta la decadenza;
- sono espressamente esclusi dall’ambito applicativo della previsione i crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali, nonché quelli relativi ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali , i quali dunque, possono essere utilizzati in compensazione anche dai soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo superiori alla soglia fissata dalla norma.
Precisa Ruffini che, ove non applicabili le disposizioni del nuovo comma 49-quinquies dell’art. 37 del D.L. n. 223/2006, continuano ad applicarsi, al ricorrere delle relative condizioni, le previsioni di cui all’articolo 31 del d.l. n. 78 del 2010, che esclude l’utilizzo in compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 1.500 euro, facendo salva l’ipotesi di pagamento, anche parziale, delle somme mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte
Le nuove disposizioni si applicano dal 1° luglio 2024.
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