Decreto Superbonus 2024: avviato il percorso di conversione in legge
È stato avviato al Senato il percorso di conversione in legge del Decreto Legge n. 39/2024 (Decreto Superbonus 2024) recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali
Art. 1 - Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura
La disposizione interviene sulla disciplina dello sconto in fattura e cessione dei crediti fiscali spettanti per interventi sugli immobili prevedendo le fattispecie per le quali tali forme di fruizione delle agevolazioni sono vietate e quelle che sono escluse da tale divieto.
In particolare, viene eliminata la possibilità della cessione del credito e del c.d. sconto in fattura per tutte le residue fattispecie (IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, enti del Terzo settore, nonché interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, quelli effettuati in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi meteorologici e quelli relativi all’eliminazione di barriere architettoniche). Tale possibilità permane, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, riguardo alle stesse fattispecie se alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti depositata istanza dei necessari titoli abilitativi, ovvero sia già stata presentata la Cila o, per i casi di edilizia libera, relativamente ai lavori in corso.
Si prevede, tuttavia, un’esplicita deroga per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1- ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024, di cui 70 milioni di euro per il sisma 2009. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, assicura il rispetto del limite di spesa, attraverso il monitoraggio effettuato sui predetti interventi anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
In merito al comma 5 si fa presente che lo stesso si ricollega alle eccezioni al blocco dello sconto in fattura/cessione del credito previste in linea generale dall’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
Si premette che, con il comma 1 del citato art. 2 del dl n. 11/2023, fu a suo tempo stabilito che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 11, in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (sia relativi al superbonus sia diversi dal superbonus) non era più consentito l'esercizio delle opzioni dello sconto in fattura/cessione del credito di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 34/2020.
Ai fine di tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti, con il comma 2 del richiamato art. 2 del decreto-legge 11/2023 furono previste tuttavia alcune eccezioni al blocco delle opzioni riguardanti gli interventi agevolati con il superbonus, in particolare per quelli per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del d.l. n. 11/2023 (17 febbraio 2023) si verificava quanto segue:
- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risultasse presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- per gli interventi effettuati dai condomini, risultasse adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risultasse presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risultasse presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
Inoltre, al comma 3, furono previste altre eccezioni al blocco delle opzioni riguardanti gli interventi agevolati ai sensi di norme diverse dall’art. 119 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 e, in particolare, quelli per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto- legge n. 11 del 2023:
- risultasse presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non era prevista la presentazione di un titolo abilitativo, fossero già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non fossero ancora iniziati, fosse già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.
Le eccezioni sopra elencate vengono, con il comma 5 dell’art. 1 del presente decreto, eliminate con riferimento ai casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 11 del 2023 (17 febbraio 2023), alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati.
Poiché l’intervento, al fine di evitare l’insorgenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, agisce in senso restrittivo rispetto alla legislazione vigente, lo stesso non determina effetti finanziari negativi.
INDICE
IL NOTIZIOMETRO