Decreto Superbonus 2024: in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione
Approda in Gazzetta la Legge di conversione del Decreto Legge n. 39/2024 che mette definitivamente la parola fine al superbonus e alla cessione del credito
Bonus in 10/6 anni e Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali
Il nuovo art. 4-bis contiene diverse disposizioni finalizzate a ridurre le possibilità di compensazione dei crediti acquistati. In particolare:
- a partire dal 1° gennaio 2025 (e con una sanzione in caso di
violazione) banche, intermediari finanziari, società appartenenti a
un gruppo bancario e imprese di assicurazione, non potranno più
utilizzare la compensazione dei crediti d'imposta derivanti
dall'esercizio delle opzioni alternative con:
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta 2024 che rientrano nel superbonus, nel bonus barriere architettoniche 75% e nel sismabonus (bonus diretti) dovranno essere ripartite in dieci quote annuali di pari importo; tale ripartizione non si applicherà agli acquirenti dei crediti edilizi;
- per banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazioni, le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di superbonus, bonus barriere architettoniche e sismabonus, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco, sono ripartite in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti;
- a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 39/2024, non è in ogni caso consentito l'esercizio della cessione del credito in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi che accedono ad uno qualsiasi dei bonus di cui comma 2 del medesimo articolo 121.
Potenziata l’attività di vigilanza e controllo sui bonus edilizi grazie alla compartecipazione dei Comuni ai quali sarà riconosciuta una quota fino al 50% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo.
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