Decreto taglia cessioni: negativa la valutazione di ANCE
In audizione al Senato l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha espresso il suo disappunto sul Decreto Legge n. 39/2024 che mette fine alle opzioni alternative
Stop alle opzioni alternative per Enti del terzo settore e interventi con CILAS dormienti
Relativamente all’art. 1 del Decreto Legge n. 39/2024, ANCE rileva che in questo modo viene modificato retroattivamente il sistema di eccezioni dell’art. 2 del Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto cessioni) che consentiva l’utilizzo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) ad alcune fattispecie.
Una modifica che avrebbe chiari effetti su una serie di situazioni “in corso” che si erano legittimamente venute a creare a seguito delle deroghe introdotte lo scorso anno.
In particolare, ricordiamo che l’art. 1, comma 1, del nuovo D.L. n. 39/2024, interviene:
- eliminando la possibilità di utilizzare le opzioni alternative per gli enti del terzo settore;
- limitando a 400 milioni di euro le opzioni alternative per gli interventi effettuati sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016.
Il successivo comma 2 prevede un nuovo sistema di eccezioni limitato ai soggetti beneficiari di cui all’art. 119, comma 9, lettere c) (IACP, il cui accesso al superbonus è comunque terminato), d) (cooperative di abitazione a proprietà indivisa) e d-bis) (enti del terzo settore), del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Nel nuovo sistema di eccezioni, i su-richiamati soggetti potranno continuare ad utilizzare le opzioni alternative solo se entro il 30 marzo 2024:
- risulti presentata la CILAS, se gli interventi sono agevolati dal superbonus e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS, se gli interventi sono agevolati dal superbonus e sono effettuati dai condomini;
- risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati dal superbonus e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi dal superbonus;
- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati dal superbonus e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Importantissimo è il contenuto del comma 5, art. 1, del D.L. n. 39/2024, che blocca l’utilizzo delle opzioni alternative sia per il superbonus che per gli altri bonus edilizi, agli interventi per i quali entro il 30 marzo 2024 “non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”.
La valutazione di ANCE
Per quanto riguarda le ONLUS e gli altri enti del terzo settore, rientranti nella nuova stretta, occorre tener conto che eliminare la facoltà di trasferire i crediti d'imposta tramite la cessione del credito e lo sconto in fattura equivale all’eliminazione dell’incentivo, stante la scarsa capienza d’imposta, che non consente l’utilizzo dei bonus in forma di detrazione.
Per tali soggetti, infatti, l’opzione per i meccanismi della cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura è stato lo strumento cardine di utilizzo del Superbonus e, quindi, di avvio delle iniziative edilizie. Pertanto, il divieto di cessione del credito e, ancor di più, dell’opzione dello sconto in fattura comprometterà la fattibilità degli interventi già avviati, ostacolandone la concreta esecuzione.
Molto critica appare poi la norma che, con effetto retroattivo, elimina le suddette opzioni per gli interventi di efficientamento energetico e antisismico in corso o già programmati al 17 febbraio 2023 e per i quali era ancora consentita la possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in base a quanto stabilito dal precedente DL 11/2023 – legge 38/2023.
In queste ipotesi, infatti, viene imposta l'ulteriore condizione legata al sostenimento di qualche "spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati" entro il 30 marzo 2024.
Tale disposizione incide pesantemente sulla posizione di tutti quei soggetti che, al 30 marzo scorso, avevano già pagato acconti ma dovevano ancora iniziare l’intervento già concordato e autorizzato dal punto di vista edilizio-urbanistico, nonché di quelli che, al contrario, pur avendo avviato i lavori alla medesima data, non avevano ancora pagato spese o ricevuto fatture, perché in attesa di raggiungere la percentuale minima di esecuzione dei lavori (30%) richiesta dalla norma per emettere il primo SAL con applicazione dello sconto in fattura, o per poter cedere il credito d’imposta.
Le nuove regole ledono sia gli operatori e le imprese coinvolte nei lavori, sia le famiglie beneficiarie delle agevolazioni, tenuto conto che viene del tutto cancellata la possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in relazione a lavori già assentiti da provvedimenti edilizi validamente presentati da oltre 1 anno ed oggetto di pattuizione contrattuale, con previsione delle forme alternative di utilizzo dei bonus.
Infatti, la norma colpisce, da un lato, tutte le situazioni in cui, pur in assenza di pagamento di spese da parte dei beneficiari e di avvio materiale dei lavori, le imprese esecutrici, sulla base degli appalti a loro affidati e delle CILAS presentate, avevano comunque già provveduto a porre in essere le operazioni propedeutiche all’avvio degli interventi medesimi, concludendo accordi vincolanti per l’acquisizione di beni e servizi o con i professionisti e i tecnici che, per obbligo di legge, devono intervenire nei lavori medesimi.
Dall’altro, viene compromessa anche la posizione dei beneficiari dei bonus, che erano in attesa di raggiungere la percentuale minima di esecuzione dell’intervento (30%) per poter effettuare il primo SAL utile per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Tali soggetti si vedono oggi del tutto cancellata la possibilità di fruire delle suddette forme alternative di utilizzo dei bonus, subendo l’evidente contraddizione normativa che, da una parte, impone di attendere l’esecuzione di almeno il 30% dei lavori per poter optare per lo sconto o per la cessione del credito e, all’altra, elimina tali opzioni proprio per chi era in attesa di raggiungere la percentuale minima di realizzazione dei lavori per poterle legittimamente esercitare.
Pur comprendendo l’intenzione del Governo di colpire le cd “CILAS dormienti”, presentate da oltre un anno solo per conservare il diritto alla cessione del credito, occorre salvaguardare tutti i lavori per i quali, al 30 marzo, siano stati già assunti impegni di spesa riferibili ai contratti d’appalto stipulati anteriormente a tale data.
Proposta di modifica e/o integrazione
Occorre intervenire su quanto previsto dall’art.1, comma 5 del DL, ammettendo le opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura anche se i lavori non siano stati materialmente avviati al 30 marzo 2024, ma a tale data siano state comunque sostenute spese o dai soggetti beneficiari o dalle imprese e fornitori per acquisire beni o servizi inerenti ai lavori da realizzare.
Documenti Allegati
Memoria ANCEINDICE
IL NOTIZIOMETRO