Decreto taglia cessioni: negativa la valutazione di ANCE
In audizione al Senato l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha espresso il suo disappunto sul Decreto Legge n. 39/2024 che mette fine alle opzioni alternative
Lo stop per gli interventi nelle zone terremotate
L’art. 1, comma 1, lettere b) e c), e comma 3 del nuovo D.L. n. 39/2024, consente l’utilizzo delle opzioni alternative per gli interventi effettuati sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. Questa nuova deroga è, però, limitata nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009. Soglia che dovrà essere verificata dal Commissario straordinario sulla base dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Superato tale importo, il cui monitoraggio spetta al Commissario Straordinario, non è più ammessa la cessione del credito e lo sconto in fattura. In ogni caso, l’eliminazione non ha effetti retroattivi, perché vengono salvaguardati gli interventi già autorizzati alla data di entrata in vigore delle nuove norme.
Come rilevato da ANCE, al di fuori di tali casi (come, ad esempio, per gli immobili danneggiati da eventi sismici dal 1° aprile 2009 in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Molise, Emilia-Romagna, Campania e Sicilia, e per quelli interessati dagli eventi metereologici delle Marche e della Romagna), si potrà comunque continuare ad usufruire della cessione e dello sconto in fattura se, al 30 marzo 2024:
- risulti presentata la CILAS e, per i condomini, anche adottata la delibera di approvazione dei lavori;
- risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.
La valutazione di ANCE
La norma riporta le suddette condizioni, non tenendo in considerazione il fatto che, in gran parte delle aree del sisma, il titolo edilizio abilitativo dei lavori di ricostruzione è la SCIA, o il permesso di costruire in caso di demolizione e ricostruzione e non la CILAS. In più, non si tiene conto della complessità e specificità delle procedure di autorizzazione agli interventi di ricostruzione e di concessione del contributo pubblico. È pertanto necessario che, quantomeno in sedi di chiarimenti amministrativi, il riferimento alla CILAS contenuto nell’attuale normativa venga coordinato con le specifiche autorizzazioni e procedure previste per gli interventi di ricostruzione nelle aree del sisma.
Si valuta, inoltre, negativamente l’esclusione di alcuni territori dai fondi stanziati dal decreto, considerato che molti interventi, seppur non avviati, erano stati comunque già programmati e resi fattibili proprio grazie alla possibilità di utilizzare questi strumenti alternativi alla detrazione. Così si rischia una pericolosa battuta d’arresto dei lavori, in zone in cui la ricostruzione in chiave antisismica rappresenta una priorità.
Inoltre, con l'obiettivo di prevedere un trattamento omogeneo tra le diverse regole che governano i diversi processi di ricostruzione, appare opportuno prevedere che la deroga prevista per gli interventi di ricostruzione sia garantita anche a quelli per i quali sia stata presentata la richiesta di contributo di ricostruzione, indipendentemente dalla presenza di un titolo abilitativo.
La disposizione attualmente prevista nel decreto in commento (art. 1, co. 3), infatti, penalizzare quei territori nei quali alla domanda di contributo non è necessario allegare la documentazione per il rilascio del titolo edilizio.
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