Decreto taglia cessioni e Superbonus, critiche e proposte dei Commercialisti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sulla critica preconcetta contro lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta

di Redazione tecnica - 23/04/2024

Gli emendamenti del CNDCEC: le CILAS dormienti

Relativamente all’art. 1, comma 5, del D.L. n. 39/2024 (in assoluto quello più controverso e contestato dagli operatori), i commercialisti propongono il seguente emendamento:

Al comma 5 dell’articolo 1, le parole “non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati” sono sostituite dalle seguenti “non risulta né stipulato un contratto di appalto né attestato l’avvenuto avvio dei lavori nell’ambito di una apposita asseverazione a cura di un tecnico abilitato, che deve essere rilasciata prima della comunicazione all’Agenzia delle entrate delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 eventualmente esercitate e alla quale si applicano le disposizioni di cui al comma 13-bis1 dell’articolo 119 del medesimo decreto-legge. L’avvenuto avvio dei lavori si presume in ogni caso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati o prestazioni professionali inerenti ai lavori già effettuate”.

In questo modo - affermano i commercialisti - mantenendo elevato il profilo di salvaguardia dell’Erario da condotte opportunistiche, si evita l’ingiusta penalizzazione di chi alla data del decreto aveva già stipulato contratti vincolanti o addirittura già avviato o ultimato i lavori, senza però aver ancora ricevuto fatture, perché gli accordi prevedevano di attendere il raggiungimento di determinate percentuali minime di avanzamento o il raggiungimento della fine lavori. Con l’ultimo periodo dell’emendamento si precisa che l’avvenuto avvio dei lavori si presume in ogni caso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati o prestazioni professionali inerenti ai lavori già effettuate, in quanto è evidente che l’emissione di fatture alla data di entrata in vigore del decreto, a prescindere dal loro pagamento, certifica inequivocabilmente che gli interventi sono stati quanto meno avviati (le opere o la fase progettuale)”.

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