Decreto taglia cessioni e Superbonus, critiche e proposte dei Commercialisti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sulla critica preconcetta contro lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta

di Redazione tecnica - 23/04/2024

Gli emendamenti del CNDCEC: la remissione in bonus

Relativamente allo stop della remissione in bonis, il CNDCEC propongono l’integrale sostituzione dell’art. 2 del D.L. n. 39/2024 con il seguente:

1. La comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito di cui all’articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 4 aprile 2024, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”.

In questo modo - rimarca il CNDCEC - ferma restando l’operatività a regime, per le comunicazioni di opzione ex articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, dell’istituto della remissione in bonis secondo gli ordinari presupposti della disciplina di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, viene consentito in via eccezionale di avvalersene anche per le opzioni di cessione relative a spese sostenute nel 2023, così come è stato consentito per le opzioni di cessione relative a spese sostenute nel 2022, anche se alla data ultima per l’esecuzione dell’adempimento di comunicazione non risultava ancora sussistente il presupposto dell’avvenuto accordo di cessione con un terzo cessionario, purché detto accordo, stipulato in data successiva e però in tempo utile per avvalersi della remissione in bonis, abbia come parte cessionaria banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”.

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