Decreto taglia cessioni e Superbonus, critiche e proposte dei Commercialisti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sulla critica preconcetta contro lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta

di Redazione tecnica - 23/04/2024

Norme di interpretazione autentica in materia di bonus edilizi

Viene proposta una nuova norma di interpretazione autentico (dopo quella inserita nella legge di conversione del D.L. n. 11/2023) finalizzata a prevenire il contenzioso nel superbonus e nei bonus edilizi.

In particolare, i commercialisti propongono l’inserimento del seguente art. 3-bis.

Articolo 3-bis (Norme di interpretazione autentica in materia di bonus edilizi)

1. Per garantire la certezza del diritto e per prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di Superbonus e altri bonus edilizi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, su questioni di natura eminentemente formale, si introducono le seguenti norme di interpretazione autentica:

a) ai fini dell’applicazione dell’articolo 119, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle disposizioni attuative di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, n. 159844, la data delle spese sostenute per gli interventi trainati si intende ricompresa nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, anche se il relativo documento di addebito con applicazione da parte del fornitore di uno sconto sull'intero corrispettivo, ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, viene emesso in data successiva a quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, qualora la realizzazione dell’intervento trainato sia avvenuta nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

b) ai fini dell’applicazione dell’articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020:

1) nella parte in cui fa riferimento alla superficie complessiva dell’immobile, è in ogni caso esclusa qualsivoglia rettifica del dato della superficie assunto dal beneficiario ai fini del calcolo dei massimali di spesa, laddove il beneficiario abbia assunto il dato della superficie catastale che risulta dall’applicazione dei criteri di calcolo di cui all’Allegato C del DPR 23.3.1998 n. 138;

2) nella parte in cui fa riferimento ai titoli di possesso dell’immobile oggetto degli interventi agevolati, si intende incluso nel possesso a titolo di proprietà anche il possesso a titolo di proprietà dell’immobile sulla base di un diritto di superficie;

c) per la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 119, comma 11, e 121 comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, non rileva il requisito dell’effettuazione congiunta di cui all’articolo 119, commi 2, 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020;

d) la mancata annotazione sulla fattura dello sconto sul corrispettivo, di cui all’articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, costituisce un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma, ove sia dimostrabile dalla documentazione contrattuale che la volontà delle parti era quella di prevederne l’applicazione da parte del fornitore, non costituisce violazione idonea a rendere inefficace l’opzione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate;

e) le spese detraibili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, nella misura del 110 per cento, a fronte delle quali il fornitore ha applicato in fattura uno sconto integrale sul corrispettivo, ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, si considerano sostenute alla data di emissione della fattura, la quale, per le fatture emesse negli ultimi dodici giorni dell’anno solare e tempestivamente inviate al Sistema di Interscambio entro i dodici giorni successivi, coincide con la data del documento, di cui alla lettera a) dell’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Secondo i commercialisti “L’emendamento, al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di Superbonus e altri bonus edilizi, su questioni di natura eminentemente formale, introduce alcune norme di interpretazioni autentica concernenti in particolare:

  • la possibilità di considerare soddisfatto il requisito di effettuazione congiunta degli interventi “trainanti” e “trainati” anche con riferimento agli interventi "trainati" per i quali l’emissione della fattura, con sconto sul corrispettivo che azzera il netto da pagare per l’intervento stesso, sia avvenuta in data successiva alla fine della realizzazione dei lavori relativi agli interventi "trainanti";
  • l’esclusione da qualsivoglia rettifica del dato di superficie dell’immobile assunto da ONLUS, APS e ODV ai fini del calcolo dei massimali di spesa per l’applicazione dello “speciale superbonus RSA”, quando tale dato è stato assunto dal beneficiario in misura pari alla superficie catastale che risulta dall’applicazione dei criteri di calcolo di cui all’Allegato C del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;
  • l’esplicitazione che nel possesso a titolo di proprietà rientra anche la proprietà dell’immobile sulla base di un diritto di superficie;
  • l’irrilevanza del requisito dell’effettuazione congiunta, propria degli interventi Superbonus “trainati”, con riguardo alle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità;
  • l’esclusione della conseguenza della inefficacia nei confronti dell’Agenzia delle Entrate delle opzioni di sconto sul corrispettivo relativamente alle quali, pur essendo desumibile dalla documentazione contrattuale la volontà delle parti di applicare detto sconto, manchi la relativa annotazione del medesimo sulla fattura di addebito delle spese;
  • l’individuazione della data di sostenimento delle spese detraibili, addebitate dal fornitore con applicazione di sconto sul corrispettivo integrale, in corrispondenza della data di emissione della fattura risultante dal documento, con riguardo alle fatture recanti data compresa negli ultimi dodici giorni dell’anno solare che risultano tempestivamente trasmesse al Sistema Di Interscambio (SDI) nei dodici giorni successivi alla predetta data”.
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati