Demolizione e ricostruzione di edifici crollati: la ristrutturazione edilizia non ha limiti temporali

Il Consiglio di Stato rilancia il dibattito sulla qualificazione dell’intervento di demolizione e ricostruzione alla luce della definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nel d.P.R. n. 380/2001

di Gianluca Oreto - 23/04/2025

Il caso esaminato

La vicenda riguarda il diniego di un permesso di costruire, motivato sul presupposto che un intervento edilizio su un immobile crollato da tempo non potesse qualificarsi come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001, nella versione modificata dal D.L. n. 69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013. Il TAR aveva confermato tale impostazione, sostenendo l’irretroattività della disposizione normativa. Il Consiglio di Stato, invece, ha riformato la decisione con un’articolata motivazione, chiarendo che:

  • la ristrutturazione edilizia può riguardare anche edifici crollati o demoliti prima dell’entrata in vigore della legge di modifica del 2013, purché l’intervento di ricostruzione sia realizzato successivamente e sia possibile accertare la preesistente consistenza del manufatto;
  • l’utilizzo dell’avverbio “eventualmente” nella norma («edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti») esclude qualsiasi condizione temporale vincolante per l’applicazione della disposizione;
  • ciò che rileva è la finalità di recupero del patrimonio edilizio esistente, indipendentemente dalla data del crollo o della demolizione.

La parte della norma di cui si discute è il seguente periodo contenuto nella citata lettera d), comma 1, art. 3, del Testo Unico Edilizia: “Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.

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